| (Circolazione pedonale).
1. Tra gli interventi per la circolazione pedonale rientra,
principalmente, l'organizzazione di itinerari completamente
riservati ai pedoni, sia per le zone centrali sia per i
quartieri periferici, al servizio delle residenze, delle
scuole, delle zone verdi e delle attività direzionali
commerciali e ricreative.
2. Va inoltre valorizzata l'individuazione delle zone a
traffico veicolare limitato, cioè di quelle aree da cui deve
essere completamente eliminato il traffico veicolare di
transito per privilegiare le esigenze locali ed, in special
modo, quelle relative all'utenza pedonale. Queste zone devono
essere organizzate solo con strade di quartiere e locali.
3. Gli attraversamenti pedonali devono assicurare la
continuità ai percorsi pedonali in corrispondenza delle
intersezioni stradali e consentire l'attraversamento delle
carreggiate in condizioni di sicurezza e fluidità del
traffico.
4. Nel caso di attraversamenti di strade a due o più corsie
per senso di marcia, è necessario prevedere sulla carreggiata
isole salvagente segnalate e protette, al fine di consentire
un più sicuro ed agevole attraversamento.
5. Va assicurata particolare protezione per l'accesso alle
scuole, sia attraverso l'esame della localizzazione ottimale
degli ingressi, da non prevedere di norma su strade
classificate alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 2, sia con uso di sovrappassi o sottopassi
pedonali.
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