| (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco).
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di
fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le
scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze,
rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di
spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi,
al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei
vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono
essere versate presso la competente sezione di tesoreria
provinciale con imputazione in uno speciale capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o
diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso,
alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo
di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire,
con decreto da emanare di concerto con il Ministro
dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della
Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
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