| (Definizione delle aree pedonali).
1. Ai fini della presente legge, per aree pedonali si
intendono:
a) le sedi viabili proprie dedicate esclusivamente
ai pedoni, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;
b) le sedi viarie e gli altri spazi liberi
antistanti le zone edificate complessivamente riorganizzate in
funzione del prevalente uso pedonale, con particolare
riferimento alla ricreazione ed alla sosta, denominate corti
urbane, le cui caratteristiche tecniche sono specificate
all'articolo 6;
c) le "strade residenziali" dove i mezzi
motorizzati devono circolare ad una velocità non superiore ai
20 chilometri orari;
d) le strade "a velocità moderata", dove i mezzi
motorizzati, attraverso opportune modificazioni fisiche della
sede stradale, devono circolare ad una velocità non superiore
ai 30 chilometri orari;
e) piste ciclabili collocate sulla sede stradale
che ospita il normale traffico automobilistico, adeguatamente
separata con protezioni e segnalazioni che ne permettano
l'esercizio in condizioni di sicurezza;
f) piste ciclabili, adeguatamente segnalate,
collocate in zone pedonali.
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