| (Piani per le aree pedonali).
1. I comuni presentano alle regioni i piani per le aree
pedonali corredati di relazioni, planimetrie, sezioni e
preventivi di massima per la realizzazione delle opere di cui
all'articolo 6 in modo da incentivare:
a) nei centri storici, la pedonalizzazione delle
strade e l'allontanamento dei veicoli a motore;
b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle
aree destinate a parco e riserve naturali la realizzazione di
sentieri
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pedonali come mezzo per la frequentazione delle suddette aree
nel rispetto delle specifiche caratteristiche ambientali.
2. Il piano delle zone pedonali, delle corti urbane, delle
zone a traffico limitato e a traffico moderato deve indicare i
collegamenti con la rete della viabilità urbana ed interurbana
con il sistema dei trasporti pubblici, con le aree riservate
ai ciclisti.
3. L'esecuzione del piano avviene attraverso la
realizzazione di programmi annuali corredati di progetti
esecutivi di lotti funzionali.
4. I progetti esecutivi di cui al comma 3 sono considerati
opere di pubblica utilità, comprese nelle opere di
urbanizzazione primaria.
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