| (Contributi regionali).
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la città metropolitana,
i comuni e gli enti gestori dei parchi e delle riserve
naturali presentano alla regione il piano delle aree pedonali,
completo del programma annuale e dei relativi progetti
esecutivi.
2. La regione concede annualmente ai soggetti di cui al
comma 1 contributi in conto capitale:
a) sino al 25 per cento per i costi relativi ai
piani, ai programmi ed ai progetti di cui alla presente
legge;
b) sino al 40 per cento per la costruzione di zone
pedonali e zone a traffico limitato per la loro segnaletica
compresa la progettazione esecutiva;
c) sino al 60 per cento per la realizzazione delle
corti urbane.
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