| (Partecipazione).
1. La regione consulta annualmente gli enti locali
interessati, le associazioni ambientali e quelle finalizzate
alla tutela dei cittadini sulle iniziative e proposte
finalizzate all'attuazione della presente legge.
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2. Gli enti locali competenti consultano le associazioni di
cui al comma 1 in merito ai piani, ai programmi ed ai progetti
esecutivi predisposti ai sensi della presente legge.
3. I comuni aggiornano i regolamenti edilizi con norme per
il recepimento delle disposizioni della presente legge sia in
caso di nuove edificazioni sia in caso di ristrutturazioni
edilizie ed urbanistiche.
4. La regione, la città metropolitana, le province, i
comuni e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve
naturali, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza,
assumono iniziative per incentivare la mobilità pedonale.
5. Per la migliore specificazione dei contenuti della
presente legge la regione può emanare norme tecniche e
regolamentari.
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