| (Protezione dei monumenti e complessi
insediativi storici).
1. Ai monumenti e ai complessi insediativi storici
individuati ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, o sottoposti a restauro scientifico
dal piano regolatore generale, deve essere assicurata una
adeguata protezione dal traffico e dalla sosta per consentirne
la conservazione e la fruizione, tramite la sistematica
inclusione in zone pedonali.
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