| Onorevoli Colleghi! -- La disciplina legislativa in materia
di urbanistica e di edilizia si presenta particolarmente vasta
e frammentaria, accrescendosi via via di nuove disposizioni,
introdotte mediante provvedimenti diversi il cui collegamento
diventa sempre più arduo e disagevole.
Da più parti si manifesta la necessità di ridurre i tempi
di rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie,
semplificando le procedure amministrative senza svilire le
responsabilità dei pubblici amministratori e la potestà
legislativa delle regioni, così come stabilito dalla
Costituzione all'articolo 117.
In attesa di una nuova disciplina, ogni emergenza diventa
utile per modificare ed accelerare le procedure, per eliminare
i controlli e per consentire senza regole la manomissione del
territorio. L'ultimo tentativo
in ordine di tempo, prendendo a pretesto
l'occupazione, si è concretizzato nel ribadire attraverso il
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, all'epoca alla sua terza
reiterazione e che ha richiesto ben due voti di fiducia al
Senato, la figura del silenzio-assenso, principio esteso
questa volta a tutti i tipi di opere per le quali sia
richiesto il rilascio di una concessione edilizia. Il citato
decreto-legge aveva visto la ferma opposizione del gruppo dei
verdi che, in particolare sulla questione del silenzio-assenso
avevano manifestato una ferma contrarietà, benché
riconoscessero l'esigenza di dare certezza ai tempi del
rilascio delle concessioni edilizie, riducendo gli spazi per
la corruzione. Non è tollerabile però che si pretenda di
riformare in maniera così frammentaria le procedure di
rilascio delle concessioni edilizie
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nel contesto di un decreto-legge che si occupava di
tutt'altro, affrontando in modo così parziale, improvvisato e
negativo per la trasparenza ed il rigore, un problema
complesso e di grande rilevanza. Per questo era stato chiesto
l'accantonamento dell'articolo relativo al silenzio-assenso,
proponendo l'esame più approfondito del problema attraverso la
predisposizione, la discussione e l'approvazione di un
progetto di legge specifico, da farsi in tempi brevissimi,
allontanando però il ricatto dei tempi di conversione del
decretolegge. Tutto questo senza sottrarsi al compito di
proporre emendamenti al decreto medesimo, individuando un
testo che risponda all'esigenza di dare tempi certi alla
procedura, definendo però responsabilità precise per il
rilascio del provvedimento abilitativo. Era stato infatti
presentato da parte del gruppo dei verdi un emendamento
interamente sostitutivo dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, che proponeva l'individuazione del
responsabile del provvedimento, definiva i tempi per il
rilascio della concessione, consentiva al richiedente di
ricorrere, in caso di inadempienza della autorità comunale, al
presidente della regione che avrebbe nominato un commissario
ad acta con il compito di provvedere, nel rispetto delle
leggi e dei piani, entro sessanta giorni dalla nomina.
Si sostituiva così alla figura del silenzio-assenso quella
del commissario ad acta, al quale spetta sopperire ai
ritardi del comune inadempiente. Era necessario che la
procedura non fosse applicabile anche agli immobili vincolati
ai sensi delle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
Queste considerazioni sono alla base della presente
proposta di legge.
L'articolo 1 stabilisce che per il rilascio delle
concessioni edilizie, salvo le eccezioni contenute nei commi 2
e 3, devono essere rispettate le disposizioni della presente
proposta di legge.
L'articolo 2 prevede che i soggetti aventi titolo al
rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni possano
richiedere al sindaco un certificato urbanistico contenente
l'indicazione delle norme e degli strumenti di pianificazione
e programmazione urbanistica da rispettare.
L'articolo 3 impone alle regioni di stabilire il periodo di
validità del certificato urbanistico, il termine entro il
quale deve essere rilasciato il suddetto certificato, gli
elaborati e i documenti che debbono essere allegati alla
richiesta, la sottoscrizione obbligatoria dei progetti da
parte di un professionista abilitato.
L'articolo 4 prevede che in determinati casi i soggetti
interessati al rilascio delle concessioni, trascorsi sessanta
giorni dalla richiesta o in caso di diniego, possano far
ricorso al presidente della giunta regionale che esercita i
poteri sostitutivi tramite un commissario ad acta che
provvede entro sessanta giorni.
L'articolo 5 obbliga le amministrazioni comunali ad
individuare per ogni richiesta un responsabile che cura tutta
l'istruttoria e dà al richiedente tutte le eventuali
comunicazioni.
Con l'articolo 6 restano in vigore le norme relative
all'acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri,
eccetera, di competenza di autorità diverse da quelle
comunali.
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