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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1988
DDL0125-0002
Progetto di legge Camera n. 125 - testo presentato - (DDL12-125)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C125. TESTIPDL
...C125.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC125 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La disciplina legislativa in materia
  di urbanistica e di edilizia si presenta particolarmente vasta
  e frammentaria, accrescendosi via via di nuove disposizioni,
  introdotte mediante provvedimenti diversi il cui collegamento
  diventa sempre più arduo e disagevole.
    Da più parti si manifesta la necessità di ridurre i tempi
  di rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie,
  semplificando le procedure amministrative senza svilire le
  responsabilità dei pubblici amministratori e la potestà
  legislativa delle regioni, così come stabilito dalla
  Costituzione all'articolo 117.
    In attesa di una nuova disciplina, ogni emergenza diventa
  utile per modificare ed accelerare le procedure, per eliminare
  i controlli e per consentire senza regole la manomissione del
  territorio.  L'ultimo tentativo
  in ordine di tempo, prendendo a pretesto
  l'occupazione, si è concretizzato nel ribadire attraverso il
  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, all'epoca alla sua terza
  reiterazione e che ha richiesto ben due voti di fiducia al
  Senato, la figura del silenzio-assenso, principio esteso
  questa volta a tutti i tipi di opere per le quali sia
  richiesto il rilascio di una concessione edilizia.  Il citato
  decreto-legge aveva visto la ferma opposizione del gruppo dei
  verdi che, in particolare sulla questione del silenzio-assenso
  avevano manifestato una ferma contrarietà, benché
  riconoscessero l'esigenza di dare certezza ai tempi del
  rilascio delle concessioni edilizie, riducendo gli spazi per
  la corruzione.  Non è tollerabile però che si pretenda di
  riformare in maniera così frammentaria le procedure di
  rilascio delle concessioni edilizie
 
                               Pag. 2
 
  nel contesto di un decreto-legge che si occupava di
  tutt'altro, affrontando in modo così parziale, improvvisato e
  negativo per la trasparenza ed il rigore, un problema
  complesso e di grande rilevanza.  Per questo era stato chiesto
  l'accantonamento dell'articolo relativo al silenzio-assenso,
  proponendo l'esame più approfondito del problema attraverso la
  predisposizione, la discussione e l'approvazione di un
  progetto di legge specifico, da farsi in tempi brevissimi,
  allontanando però il ricatto dei tempi di conversione del
  decretolegge.  Tutto questo senza sottrarsi al compito di
  proporre emendamenti al decreto medesimo, individuando un
  testo che risponda all'esigenza di dare tempi certi alla
  procedura, definendo però responsabilità precise per il
  rilascio del provvedimento abilitativo.  Era stato infatti
  presentato da parte del gruppo dei verdi un emendamento
  interamente sostitutivo dell'articolo 4 del decreto-legge 5
  ottobre 1993, n. 398, che proponeva l'individuazione del
  responsabile del provvedimento, definiva i tempi per il
  rilascio della concessione, consentiva al richiedente di
  ricorrere, in caso di inadempienza della autorità comunale, al
  presidente della regione che avrebbe nominato un commissario
  ad acta  con il compito di provvedere, nel rispetto delle
  leggi e dei piani, entro sessanta giorni dalla nomina.
    Si sostituiva così alla figura del silenzio-assenso quella
  del commissario  ad acta,  al quale spetta sopperire ai
  ritardi del comune inadempiente.  Era necessario che la
  procedura non fosse applicabile anche agli immobili vincolati
  ai sensi delle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
  1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
  convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
    Queste considerazioni sono alla base della presente
  proposta di legge.
    L'articolo 1 stabilisce che per il rilascio delle
  concessioni edilizie, salvo le eccezioni contenute nei commi 2
  e 3, devono essere rispettate le disposizioni della presente
  proposta di legge.
    L'articolo 2 prevede che i soggetti aventi titolo al
  rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni possano
  richiedere al sindaco un certificato urbanistico contenente
  l'indicazione delle norme e degli strumenti di pianificazione
  e programmazione urbanistica da rispettare.
    L'articolo 3 impone alle regioni di stabilire il periodo di
  validità del certificato urbanistico, il termine entro il
  quale deve essere rilasciato il suddetto certificato, gli
  elaborati e i documenti che debbono essere allegati alla
  richiesta, la sottoscrizione obbligatoria dei progetti da
  parte di un professionista abilitato.
    L'articolo 4 prevede che in determinati casi i soggetti
  interessati al rilascio delle concessioni, trascorsi sessanta
  giorni dalla richiesta o in caso di diniego, possano far
  ricorso al presidente della giunta regionale che esercita i
  poteri sostitutivi tramite un commissario  ad acta  che
  provvede entro sessanta giorni.
    L'articolo 5 obbliga le amministrazioni comunali ad
  individuare per ogni richiesta un responsabile che cura tutta
  l'istruttoria e dà al richiedente tutte le eventuali
  comunicazioni.
    Con l'articolo 6 restano in vigore le norme relative
  all'acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri,
  eccetera, di competenza di autorità diverse da quelle
  comunali.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-125 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0125 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0002 RIGFIN=063 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=012500 00 FASCIDC=12DDL0125 SORTNAV=0012500 000 00000 ZZDDLC125 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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