| 1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle
previsioni contenute negli strumenti urbanistici approvati e
vigenti, sono soggette alle disposizioni della presente
legge.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano
agli immobili vincolati ai sensi delle leggi 1^ giugno 1939,
n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, e relativi piani attuativi,
nonché nei casi individuati all'articolo 4.
3. In assenza di legislazione regionale in materia, ai
sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
applicano le disposizioni della presente legge.
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