| 1. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono
rilasciate dal sindaco sulla base di relazioni dei competenti
uffici comunali, nonché previo parere dell'organo tecnico
consultivo comunale, secondo le modalità di cui all'articolo
5.
2. Le determinazioni del sindaco sulle richieste di
autorizzazione e di concessione edilizie di cui al comma 1,
motivate in caso di diniego, devono essere notificate ai
richiedenti entro il termine stabilito dalle leggi regionali,
comunque non superiore a novanta giorni per le richieste di
autorizzazione ed a centoventi giorni per le richieste di
concessione, che in entrambi i casi decorre dalla data di
ricevimento della
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richiesta stessa ovvero da quella di presentazione dei
documenti aggiuntivi eventualmente richiesti per iscritto.
3. Le notifiche delle determinazioni favorevoli alle
richieste di concessioni devono recare l'indicazione
dell'ammontare del contributo per il rilascio della
concessione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10.
4. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie devono
essere ritirate, a pena di decadenza, entro il termine
stabilito dalle leggi regionali, comunque non inferiore a
novanta giorni dalla notifica della determinazione favorevole
alla relativa richiesta, previa corresponsione, nei casi di
concessioni, di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la
comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 2,
l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco
di adempiere entro trenta giorni.
6. Trascorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5
senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la richiesta di
concessione o di autorizzazione si intende respinta.
7. I soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni
o delle concessioni edilizie possono ricorrere, trascorsi i
termini di cui ai commi 5 e 6, oppure in caso di diniego ai
sensi del comma 2, al presidente della giunta regionale che
esercita i poteri sostitutivi nominando un commissario ad
acta, scelto fra esperti della materia individuati in un
apposito albo costituito presso la regione. Il commissario
ad acta provvede nei successivi sessanta giorni.
8. I provvedimenti di autorizzazione e di concessione
edilizia possono essere emanati dal commissario ad acta,
soltanto nei seguenti casi:
a) se gli immobili interessati non ricadono in
ambiti territoriali assoggettati a disposizioni volte alla
tutela dell'integrità fisica o dell'identità culturale del
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territorio da leggi statali o regionali, ovvero da strumenti
di pianificazione, o da altri atti amministrativi;
b) se gli immobili interessati sono oggetto di
prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di
programmazione, immediatamente operative, e le trasformazioni
progettate non sono in contrasto con tali strumenti;
c) se i progetti delle trasformazioni sono composti
da tutti gli elaborati richiesti ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati, i
quali ne attestino, anche ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 481 del codice penale, la conformità ad ogni
disposizione delle leggi statali o regionali, degli atti
amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di
pianificazione o di programmazione, dello Stato, della regione
e degli enti locali, riguardante gli immobili interessati, o
le trasformazioni progettate, nonché alle indicazioni del
certificato urbanistico di cui all'articolo 2, ove prescritto,
ovvero comunque richiesto e rilasciato;
d) se i progetti delle trasformazioni sono
corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri
di istituzioni, organi, uffici esterni all'amministrazione dei
comuni, singoli o associati, e delle loro strutture operative,
richieste ai sensi dell'articolo 3, comma 2, in relazione agli
immobili interessati o alle trasformazioni progettate, o alle
caratteristiche delle trasformazioni;
e) se non è prescritta la stipula di convenzioni, o
l'accettazione di atti unilaterali d'obbligo;
f) se le aree interessate dalla richiesta di
concessione sono già dotate di tutte le opere di
urbanizzazione primaria ed allacciate alle relative reti.
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