| 1. Gli oneri finanziari e le spese derivanti dall'esercizio
dei poteri sostitutivi da parte del commissario ad acta
sono posti a carico del bilancio del comune.
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2. Al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia, l'ufficio competente l'accetta previa
immediata verifica della completezza della documentazione,
degli elaborati, degli atti e degli impegni preliminari ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, e comunica al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda di concessione edilizia, il
responsabile del procedimento di cui al comma 2 cura
l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non
abbia l'onere di allegare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e
formula una motivata proposta al sindaco. Il termine può
essere interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento chiede all'interessato una integrazione
documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della
presentazione della documentazione integrativa.
4. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 3.
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