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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1996
DDL0126-0002
Progetto di legge Camera n. 126 - testo presentato - (DDL12-126)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C126. TESTIPDL
...C126.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC126 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
  prevede il finanziamento di progetti in attuazione di piani
  paesistici regionali, riferiti all'intero territorio delle
  regioni.
    L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la formazione,
  ad opera delle regioni, dei piani previsti dalla normativa
  vigente, strumenti ai quali la maggior parte degli studiosi
  della materia attribuisce una funzione di salvaguardia
  dell'immenso patrimonio che la natura e la storia hanno
  depositato sul nostro territorio e che, invece, o langue in
  stato di profonda incuria o è dissennatamente aggredito in
  ogni modo.
    In base al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
  431, le regioni avrebbero infatti dovuto approvare i piani
  entro il 31 dicembre 1986, ma nessuno dei
  piani regionali risulta approvato, e solo in pochissimi casi
  è stato possibile applicare le norme di salvaguardia previste
  dalla legge.  Molte regioni stanno a tutt'oggi procedendo alle
  elaborazioni preliminari, quando non sono ancora allo stadio
  dell'affidamento degli incarichi, e ciò nonostante il citato
  decreto-legge fosse stato definito l'ultima occasione per
  tentare di dare coerenza alle azioni di salvaguardia
  dell'ambiente e del paesaggio del nostro Paese.
    Per invertire questa tendenza, nella proposta di legge in
  esame si prevede che possano accedere ai finanziamenti solo le
  regioni che dispongono di un piano paesistico regionale
  approvato.  Tale previsione dovrebbe indurre ad accelerare
  l'azione dei consigli e delle giunte regionali, anche in
  quelle situazioni dove sono stati prodotti piani
  caratterizzati da un notevole livello di elaborazione tecnica
  ma ancora inutili
 
                               Pag. 2
 
  sotto il profilo giuridico, poiché non ancora formalmente
  approvati.
    D'altronde i poteri sostitutivi dell'amministrazione
  centrale previsti dal citato decreto-legge n. 312 del 1985 non
  sono stati attivati, nonostante i ritardi delle regioni.  E'
  plausibile che ciò sia dovuto all'insufficienza delle
  strutture dell'amministrazione competente (Ministero per i
  beni culturali e ambientali) ed alla mancanza di coordinamento
  con altre amministrazioni centrali competenti in materia di
  tutela dell'identità culturale e di salvaguardia
  dell'integrità fisica dei territori italiani.
    Da questa esperienza occorre trarre insegnamento anche al
  fine di ridurre al minimo le esigenze di coordinamento,
  salvaguardando nel contempo quelle di massimizzazione della
  bontà tecnica degli interventi finanziati, la proposta di
  legge prevede che le funzioni di definizione dei requisiti
  tecnici dei progetti e di selezione tra le domande di
  finanziamento presentate dalle regioni siano svolte
  rispettivamente dal Consiglio nazionale per i beni culturali e
  ambientali congiuntamente al Consiglio nazionale dell'ambiente
  e dall'ufficio appositamente costituito presso il Ministero
  per i beni culturali e ambientali, utilizzando il personale
  della pubblica amministrazione in mobilità.  Sarà così ridotto,
  ai fini della realizzazione del programma di interventi qui
  previsto, il fabbisogno di coordinamento interministeriale.
  Tra i criteri che dovranno comunque essere seguiti
  dall'amministrazione merita di essere segnalato quello
  previsto dal comma 3 dell'articolo 2 con il quale si intende
  prevenire il rischio di una dispersione a pioggia dei
  finanziamenti.
    Un'ultima annotazione sulle finalità dei finanziamenti: la
  proposta li canalizza verso tre grandi categorie di progetti
  di valorizzazione, come li definisce il citato decreto-legge
  n. 312 del 1985.  Questi potranno riguardare esclusivamente
  azioni coerenti con la  ratio  della legge stessa, e
  cioè:
      interventi di manutenzione e ripristino di ecosistemi
  complessi, di biotopi rari e rarità geologiche (i cosiddetti
  "monumenti naturali");
      interventi di salvaguardia di beni di interesse
  storico-archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale
  (i monumenti dell'azione dell'uomo);
      la realizzazione - e qui sta la novità tecnica principale
  del provvedimento - di sistemi di fruizione integrata fra le
  due grandi categorie di beni sopra elencati.
    Si è ritenuto di non ampliare ulteriormente l'ambito dei
  progetti ammissibili al finanziamento oltre che in
  considerazione dell'entità delle risorse finanziarie
  disponibili, anche perché siamo convinti che in Italia si
  siano versati fiumi d'inchiostro sui temi della salvaguardia
  attiva del patrimonio storico e naturale, dando luogo ad un
  grande patrimonio teorico, supportato però da irrilevanti
  applicazioni.  Occorre invece - e questa proposta di legge
  dimostra come ciò sia possibile - partire con poche azioni,
  ben calibrate, ben studiate e soprattutto messe in opera
  efficacemente, per poter in seguito diffondere le conoscenze
  acquisite mediante le esperienze realizzate.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-126 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0126 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=012600 00 FASCIDC=12DDL0126 SORTNAV=0012600 000 00000 ZZDDLC126 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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