| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
prevede il finanziamento di progetti in attuazione di piani
paesistici regionali, riferiti all'intero territorio delle
regioni.
L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la formazione,
ad opera delle regioni, dei piani previsti dalla normativa
vigente, strumenti ai quali la maggior parte degli studiosi
della materia attribuisce una funzione di salvaguardia
dell'immenso patrimonio che la natura e la storia hanno
depositato sul nostro territorio e che, invece, o langue in
stato di profonda incuria o è dissennatamente aggredito in
ogni modo.
In base al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, le regioni avrebbero infatti dovuto approvare i piani
entro il 31 dicembre 1986, ma nessuno dei
piani regionali risulta approvato, e solo in pochissimi casi
è stato possibile applicare le norme di salvaguardia previste
dalla legge. Molte regioni stanno a tutt'oggi procedendo alle
elaborazioni preliminari, quando non sono ancora allo stadio
dell'affidamento degli incarichi, e ciò nonostante il citato
decreto-legge fosse stato definito l'ultima occasione per
tentare di dare coerenza alle azioni di salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio del nostro Paese.
Per invertire questa tendenza, nella proposta di legge in
esame si prevede che possano accedere ai finanziamenti solo le
regioni che dispongono di un piano paesistico regionale
approvato. Tale previsione dovrebbe indurre ad accelerare
l'azione dei consigli e delle giunte regionali, anche in
quelle situazioni dove sono stati prodotti piani
caratterizzati da un notevole livello di elaborazione tecnica
ma ancora inutili
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sotto il profilo giuridico, poiché non ancora formalmente
approvati.
D'altronde i poteri sostitutivi dell'amministrazione
centrale previsti dal citato decreto-legge n. 312 del 1985 non
sono stati attivati, nonostante i ritardi delle regioni. E'
plausibile che ciò sia dovuto all'insufficienza delle
strutture dell'amministrazione competente (Ministero per i
beni culturali e ambientali) ed alla mancanza di coordinamento
con altre amministrazioni centrali competenti in materia di
tutela dell'identità culturale e di salvaguardia
dell'integrità fisica dei territori italiani.
Da questa esperienza occorre trarre insegnamento anche al
fine di ridurre al minimo le esigenze di coordinamento,
salvaguardando nel contempo quelle di massimizzazione della
bontà tecnica degli interventi finanziati, la proposta di
legge prevede che le funzioni di definizione dei requisiti
tecnici dei progetti e di selezione tra le domande di
finanziamento presentate dalle regioni siano svolte
rispettivamente dal Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali congiuntamente al Consiglio nazionale dell'ambiente
e dall'ufficio appositamente costituito presso il Ministero
per i beni culturali e ambientali, utilizzando il personale
della pubblica amministrazione in mobilità. Sarà così ridotto,
ai fini della realizzazione del programma di interventi qui
previsto, il fabbisogno di coordinamento interministeriale.
Tra i criteri che dovranno comunque essere seguiti
dall'amministrazione merita di essere segnalato quello
previsto dal comma 3 dell'articolo 2 con il quale si intende
prevenire il rischio di una dispersione a pioggia dei
finanziamenti.
Un'ultima annotazione sulle finalità dei finanziamenti: la
proposta li canalizza verso tre grandi categorie di progetti
di valorizzazione, come li definisce il citato decreto-legge
n. 312 del 1985. Questi potranno riguardare esclusivamente
azioni coerenti con la ratio della legge stessa, e
cioè:
interventi di manutenzione e ripristino di ecosistemi
complessi, di biotopi rari e rarità geologiche (i cosiddetti
"monumenti naturali");
interventi di salvaguardia di beni di interesse
storico-archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale
(i monumenti dell'azione dell'uomo);
la realizzazione - e qui sta la novità tecnica principale
del provvedimento - di sistemi di fruizione integrata fra le
due grandi categorie di beni sopra elencati.
Si è ritenuto di non ampliare ulteriormente l'ambito dei
progetti ammissibili al finanziamento oltre che in
considerazione dell'entità delle risorse finanziarie
disponibili, anche perché siamo convinti che in Italia si
siano versati fiumi d'inchiostro sui temi della salvaguardia
attiva del patrimonio storico e naturale, dando luogo ad un
grande patrimonio teorico, supportato però da irrilevanti
applicazioni. Occorre invece - e questa proposta di legge
dimostra come ciò sia possibile - partire con poche azioni,
ben calibrate, ben studiate e soprattutto messe in opera
efficacemente, per poter in seguito diffondere le conoscenze
acquisite mediante le esperienze realizzate.
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