| 1. La presente legge disciplina le modalità del
finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, di progetti
predisposti dalle regioni in attuazione di piani riferiti
all'intero territorio regionale ed approvati ai sensi
dell'articolo 1- bis, comma 1, del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. I progetti di cui al comma 1 debbono prevedere
interventi volti:
a) alla manutenzione straordinaria ed all'eventuale
ripristino di ecosistemi complessi, biotopi rari e rarità
geologiche;
b) alla salvaguardia di beni di interesse
archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale;
c) alla organizzazione e fruizione specialistica e
pubblica dei beni di cui alle lettere a) e b) in
forma di sistemi territoriali integrati con finalità museali e
didattiche.
3. Nell'ambito dei progetti, le regioni possono prevedere,
coerentemente alle finalità dei progetti stessi, la
destinazione di parte del finanziamento, accordato ai sensi
dell'articolo 2, all'acquisizione di beni immobili da parte
degli enti pubblici territoriali competenti per territorio.
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