| 1. Le regioni, entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, fanno pervenire i
progetti di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministro per i
beni culturali e ambientali, il quale ne dispone il
finanziamento, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e
previo parere del
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Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, come modificato dall'articolo 4 della
legge 2 aprile 1980, n. 123, e del Consiglio nazionale
dell'ambiente, di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio
1986, n. 349. I progetti sono approvati sulla base
dell'istruttoria svolta dall'ufficio di cui al comma 2
dell'articolo 3 della presente legge, che si pronuncia, entro
tre mesi dalla data di ricevimento dei progetti, sulla
validità tecnica, la fattibilità e la capacità innovativa dei
progetti stessi, formulando una graduatoria sulla base di
criteri fissati con il regolamento di cui al comma 1
dell'articolo 3.
2. Ai progetti viene accordato il finanziamento con unico
provvedimento, seguendo la graduatoria di cui al comma 1, fino
ad esaurimento delle somme disponibili, detratto l'onere per
il personale di cui all'articolo 3, comma 3. Il provvedimento
di cui al presente comma indica, per ogni progetto, le quote
di finanziamento relative a ciascun anno.
3. Non possono essere ammessi al finanziamento i progetti
il cui importo complessivo risulti rispettivamente inferiore e
superiore a soglie previamente stabilite, per ciascuno degli
anni considerati, dal Ministro per i beni culturali e
ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su
indicazione dell'ufficio di cui all'articolo 3.
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