| 1. Le modalità di presentazione, ivi compresi i requisiti
tecnici, ed i criteri di valutazione e selezione dei progetti
sono individuati in apposito regolamento approvato dal
Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sentiti il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali e il Consiglio nazionale
dell'ambiente.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare di concerto con il
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Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Ministro del tesoro, è costituito l'ufficio per le istruttorie
dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la
dotazione organica dell'ufficio, comunque non superiore alle
trenta unità, e l'organizzazione del medesimo. Per
l'assunzione del personale si provvede mediante le procedure
di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
4. Per i fini di cui alla presente legge, il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali e il Consiglio
nazionale del- l'ambiente possono essere riuniti in seduta
congiunta sotto la presidenza di uno tra i due Ministri per i
beni culturali ed ambientali e dell'ambiente secondo turni
concordati dai medesimi, e adottare delibere e pareri comuni.
Si applicano le norme vigenti per il funzionamento del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
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