| (Effettiva rappresentatività
delle associazioni sindacali).
1. Agli effetti delle norme di legge o di regolamento che
prevedono il requisito della maggiore rappresentatività di
organizzazioni sindacali, tale requisito è sostituito da
quello della rappresentatività effettiva di cui al comma 2.
2. E' effettivamente rappresentativa l'associazione
sindacale che, nelle unità produttive e nelle aree
interaziendali nelle quali devono prodursi gli effetti
giuridici dell'attività di cui alle norme di legge e
regolamentari del comma 1, abbia un numero di iscritti pari
almeno al 10 per cento del totale degli iscritti a sindacati
oppure abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti
espressi nelle elezioni per i consigli unitari.
3. L'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è abrogato.
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