| (Interventi nel settore dei trasporti e della marina
mercantile).
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli
7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1993, nonché
quelle disponibili in conto
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competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di
previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno
1993, possono esserlo nell'esercizio successivo.
2. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in
conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in
essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in
bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
3. Il termine del 1^ gennaio 1994 previsto dall'articolo
28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente
il riordino della legislazione portuale, è differito al 1^
luglio 1994.
4. Dalla stessa data del 1^ luglio 1994 la tassa di cui
al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in
data 13 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente
vigente.
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