| 1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente
legge è stanziata la somma di 300 miliardi di lire, di cui
lire 50 miliardi per l'anno 1994, lire 100 miliardi per l'anno
1995 e lire 150 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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