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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2003
DDL0127-0003
Progetto di legge Camera n. 127 - testo presentato - (DDL12-127)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C127. TESTIPDL
...C127.
Pag. 6 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC127 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Definizione di nuovi termini
               e rinnovo di delega al Governo).
    1.  Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 novembre
  1993, n. 436, è aggiunto, in fine, il segente periodo:
  "Decorso inutilmente tale termine l'area metropolitana si
  intende coincidente con la circoscrizione provinciale
  comprendente uno dei comuni elencati al comma 1".
    2.  Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142, è sostituito dal seguente:
    "1.  Entro il 31 dicembre 1994 la regione, sentiti i comuni
  interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni
  territoriali dei comuni dell'area metropolitana".
    3.  Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142, è sostituito dal seguente:
    "1.  Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo
  è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, previo
  parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi
  decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni
  provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti
  alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana
  effettuata dalla regione".
    4.  Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge 8 giugno
  1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della legge 2
  novembre 1993, n. 436, è inserito il seguente:
    "2- bis.  In ogni caso in cui la delimitazione
  dell'area metropolitana ne determini
 
                               Pag. 7
 
  la coincidenza con l'esistente circoscrizione provinciale,
  qualora i comuni abbiano proposto una diversa delimitazione ai
  sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera  d),  entro il
  termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo è
  delegato ad emanare, entro il 31 giugno 1995, sentita la
  regione e previo parere delle competenti Commissioni
  parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione
  delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
  province conseguenti alle proposte dei comuni".
    5.  Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142, è sostituito dal seguente:
    "4.  Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui
  all'articolo 20 entro il termine ivi indicato, il Governo è
  tenuto ad invitare, con deliberazione del Consiglio dei
  ministri, la regione ad adempiere.  Trascorsi inutilmente due
  mesi, il Governo è delegato a provvedere emanando, entro il 31
  dicembre 1995, appositi decreti legislativi, con l'osservanza
  dei criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni
  interessati e previo parere delle competenti Commissioni
  parlamentari".
    6.  Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142, è sostituito dal seguente:
    "1.  Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in
  attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare,
  nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 2- bis
  dell'articolo 21, appositi decreti legislativi per la
  revisione delle circoscrizioni provinciali e per la
  istituzione di nuove province".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-127 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0127 TOTPAG=0009 TOTDOC=0005 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=012700 00 FASCIDC=12DDL0127 SORTNAV=0012700 000 00000 ZZDDLC127 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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