| (Definizione di nuovi termini
e rinnovo di delega al Governo).
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 novembre
1993, n. 436, è aggiunto, in fine, il segente periodo:
"Decorso inutilmente tale termine l'area metropolitana si
intende coincidente con la circoscrizione provinciale
comprendente uno dei comuni elencati al comma 1".
2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è sostituito dal seguente:
"1. Entro il 31 dicembre 1994 la regione, sentiti i comuni
interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni
territoriali dei comuni dell'area metropolitana".
3. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo
è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi
decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti
alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana
effettuata dalla regione".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge 8 giugno
1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della legge 2
novembre 1993, n. 436, è inserito il seguente:
"2- bis. In ogni caso in cui la delimitazione
dell'area metropolitana ne determini
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la coincidenza con l'esistente circoscrizione provinciale,
qualora i comuni abbiano proposto una diversa delimitazione ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), entro il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo è
delegato ad emanare, entro il 31 giugno 1995, sentita la
regione e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione
delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
province conseguenti alle proposte dei comuni".
5. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è sostituito dal seguente:
"4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui
all'articolo 20 entro il termine ivi indicato, il Governo è
tenuto ad invitare, con deliberazione del Consiglio dei
ministri, la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente due
mesi, il Governo è delegato a provvedere emanando, entro il 31
dicembre 1995, appositi decreti legislativi, con l'osservanza
dei criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni
interessati e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari".
6. Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in
attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare,
nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 2- bis
dell'articolo 21, appositi decreti legislativi per la
revisione delle circoscrizioni provinciali e per la
istituzione di nuove province".
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