| (Specificazione di criteri direttivi).
1. Le revisioni delle circoscrizioni provinciali e le
istituzioni di nuove province, in tutti i casi previsti dalla
legge 8 giugno
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1990, n. 142, ivi comprese quelle connesse alle delimitazioni
territoriali delle aree metropolitane, devono garantire per
ciascuna delle province risultanti da tali operazioni, tra le
quali quella che deve assumere la denominazione di città
metropolitana, il rispetto dei princìpi, dei criteri e degli
indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 16 della citata
legge n. 142 del 1990, nonché la possibilità, per ciascuna di
tali province, di un pieno, efficace ed efficente esercizio
delle funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi
degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 142 del 1990.
2. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni
dell'area metropolitana, di cui all'articolo 20 della legge 8
giugno 1990, n. 142, deve tendere a che non sussistano tra i
comuni, ed in particolare tra uno di essi e tutti gli altri,
marcate sproporzioni di dimensione territoriale o demografica.
A tal fine di norma nessuno dei comuni risultanti dal suddetto
riordino deve avere una popolazione superiore a dieci volte
quella di qualsiasi altro di tali comuni.
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