| (Specificazione di procedimenti).
1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le regioni emanano norme legislative ai
sensi ed ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 16 della
citata legge n. 142 del 1990. Tali norme definiscono:
a) l'area interessata di cui alla lettera d)
del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n.
142, intesa come l'area formata dai comuni che dovrebbero
rientrare nella circoscrizione della provincia, o delle
province, di nuova istituzione, ovvero dal comune, o dai
comuni, che dovrebbero essere trasferiti da una ad un'altra
circoscrizione provinciale;
b) i termini entro i quali i comuni di cui alla
lettera a) devono pronunciarsi sulle ipotesi di nuova
delimitazione
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delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove
province che li riguardano.
2. Le ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni
provinciali o di istituzione di nuove province formulate a
norma del comma 1 si intendono confermate, ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 3 dell'articolo 17 ed al comma 1
dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ove
abbiano conseguito l'adesione dei comuni a norma della lettera
d) del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n.
142 del 1990.
3. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge
8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma
5, della presente legge, sugli schemi dei decreti legislativi
si esprimono i consigli dei comuni interessati, entro i
termini fissati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri
di approvazione dei predetti schemi.
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