| Onorevoli Colleghi! -- Il problema della raccolta,
della demolizione e del recupero degli autoveicoli
rappresenta, nonostante la versatilità dei materiali
impiegati, uno dei fattori più gravi di impatto ambientale.
In Italia, ogni anno, vengono rottamate circa 1.3 milioni
di automobili, il che significa che annualmente vi sono nove
milioni di tonnellate di rifiuti autombilistici da smaltire
dei quali circa 1.8 milioni di tonnellate vengono abbandonate
o avviate in discariche, il più delle volte abusive.
In quasi tutte le città italiane e, in particolar modo,
nelle loro immediate periferie, non è difficile imbattersi in
depositi, il più delle volte abusivi ed incontrollati,
di sfasciacarrozze che, oltre a deturpare il
paesaggio, provocano, in molti casi, seri danni ambientali. E'
ormai noto che questo tipo di attività, specialmente se
abusiva, si accompagna ad altre attività illecite, anche
penalmente rilevanti.
E' ormai certo che l'entrata in vigore di misure più severe
di disciplina del traffico provocherà l'aumento del volume dei
veicoli a motore che dovranno necessariamente essere avviati
alla demolizione.
Questo drastico scenario richiede l'approvazione al più
presto di un provvedimento legislativo che stabilisca in modo
chiaro i compiti e gli oneri sia dei produttori e dei
venditori che degli ultimi proprietari delle autovetture da
rottamare.
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Questa proposta di legge, obbligando i produttori a
costruire autovetture con materiale riciclabile in misura non
inferiore al 90 per cento, potrebbe essere realmente
considerata il primo passo verso la formazione di una nuova
cultura della rottamazione e del riciclaggio.
L'articolo 1 prevede che gli autoveicoli e gli accessori
venduti nel territorio nazionale dal 1^ gennaio 1995 debbano
essere realizzati con materiale riciclabile al 90 per
cento.
L'articolo 2 stabilisce che il costruttore ed i
concessionari, entro un anno dall'entrata in vigore della
legge, predispongano un'adeguata rete di punti di ritiro
dell'usato in proporzione alle loro vendite.
L'articolo 3 riguarda i doveri dell'ultimo proprietario
dell'autoveicolo.
L'articolo 4 stabilisce i doveri dei rivenditori di pezzi
di ricambio.
L'articolo 5 impone ai produttori di avviare, per quanto
tecnicamente possibile, al riutilizzo od al riciclaggio le
parti dei veicoli dismessi.
L'articolo 6 stabilisce che i produttori e i concessionari,
per l'adempimento di tali obblighi, possano rivolgersi anche a
terzi.
L'articolo 7 obbliga i produttori a presentare al Ministero
dell'ambiente entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione
dettagliata sull'attuazione della legge.
L'articolo 8 stabilisce, infine, le sanzioni.
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