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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2007
DDL0128-0002
Progetto di legge Camera n. 128 - testo presentato - (DDL12-128)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C128. TESTIPDL
...C128.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC128 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Il problema della raccolta,
  della demolizione e del recupero degli autoveicoli
  rappresenta, nonostante la versatilità dei materiali
  impiegati, uno dei fattori più gravi di impatto ambientale.
    In Italia, ogni anno, vengono rottamate circa 1.3 milioni
  di automobili, il che significa che annualmente vi sono nove
  milioni di tonnellate di rifiuti autombilistici da smaltire
  dei quali circa 1.8 milioni di tonnellate vengono abbandonate
  o avviate in discariche, il più delle volte abusive.
    In quasi tutte le città italiane e, in particolar modo,
  nelle loro immediate periferie, non è difficile imbattersi in
  depositi, il più delle volte abusivi ed incontrollati,
  di sfasciacarrozze che, oltre a deturpare il
  paesaggio, provocano, in molti casi, seri danni ambientali.  E'
  ormai noto che questo tipo di attività, specialmente se
  abusiva, si accompagna ad altre attività illecite, anche
  penalmente rilevanti.
    E' ormai certo che l'entrata in vigore di misure più severe
  di disciplina del traffico provocherà l'aumento del volume dei
  veicoli a motore che dovranno necessariamente essere avviati
  alla demolizione.
    Questo drastico scenario richiede l'approvazione al più
  presto di un provvedimento legislativo che stabilisca in modo
  chiaro i compiti e gli oneri sia dei produttori e dei
  venditori che degli ultimi proprietari delle autovetture da
  rottamare.
 
                               Pag. 2
 
    Questa proposta di legge, obbligando i produttori a
  costruire autovetture con materiale riciclabile in misura non
  inferiore al 90 per cento, potrebbe essere realmente
  considerata il primo passo verso la formazione di una nuova
  cultura della rottamazione e del riciclaggio.
    L'articolo 1 prevede che gli autoveicoli e gli accessori
  venduti nel territorio nazionale dal 1^ gennaio 1995 debbano
  essere realizzati con materiale riciclabile al 90 per
  cento.
    L'articolo 2 stabilisce che il costruttore ed i
  concessionari, entro un anno dall'entrata in vigore della
  legge, predispongano un'adeguata rete di punti di ritiro
  dell'usato in proporzione alle loro vendite.
    L'articolo 3 riguarda i doveri dell'ultimo proprietario
  dell'autoveicolo.
    L'articolo 4 stabilisce i doveri dei rivenditori di pezzi
  di ricambio.
    L'articolo 5 impone ai produttori di avviare, per quanto
  tecnicamente possibile, al riutilizzo od al riciclaggio le
  parti dei veicoli dismessi.
    L'articolo 6 stabilisce che i produttori e i concessionari,
  per l'adempimento di tali obblighi, possano rivolgersi anche a
  terzi.
    L'articolo 7 obbliga i produttori a presentare al Ministero
  dell'ambiente entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione
  dettagliata sull'attuazione della legge.
    L'articolo 8 stabilisce, infine, le sanzioni.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-128 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0128 TOTPAG=0005 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=012800 00 FASCIDC=12DDL0128 SORTNAV=0012800 000 00000 ZZDDLC128 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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