| 1. L'ultimo proprietario di un autoveicolo definitivamente
cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA) deve,
entro sei mesi dall'avvenuta cancellazione, consegnare
l'autoveicolo dismesso presso un concessionario della stessa
marca oppure nei centri attrezzati di cui al comma 2
dell'articolo 2. Quale documentazione di avere ottemperato
agli obblighi di cui alla presente legge, vale la
presentazione, da parte dell'ultimo proprietario, della
richiesta di cancellazione presentata al PRA.
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2. E' sospeso l'obbligo di avviare l'autoveicolo dismesso
alla demolizione a norma della presente legge fino a quando
l'ultimo proprietario garantisce la custodia del veicolo
stesso in termini rispettosi dell'ambiente.
3. Il ritiro dell'autoveicolo, per l'ultimo proprietario,
deve essere gratuito. Modifiche od integrazioni, annotate
nell'ultimo libretto di circolazione o registrate nel libretto
di omologazione per il tipo di autoveicolo in questione, sono
da considerarsi facenti parte dell'autoveicolo dismesso.
4. Sono esclusi dal ritiro gratuito di cui al comma 3:
a) gli autoveicoli dismessi dai quali siano state
asportate parti necessarie per il loro funzionamento, salvo
che si tratti di autoveicoli incidentati;
b) gli autoveicoli dismessi caricati o contaminati
con sostanze solide o liquide che pregiudichino il riciclaggio
del materiale o la sua demolizione;
c) gli autoveicoli incidentati il cui smontaggio
non è tecnicamente possibile;
d) gli autoveicoli immatricolati prima della data
di in vigore della presente legge, se il costo della
demolizione supera il valore del ricavato.
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