| 1. I costruttori ed i distributori di veicoli a motore sono
tenuti ad avviare
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al riciclaggio o al riutilizzo i veicoli dismessi, i pezzi di
ricambio, le parti sostitutive, gli accessori o gli altri
componenti ritirati ai sensi della presente legge.
2. Per garantire un ampio riciclaggio, dopo il ritiro del
veicolo dismesso devono essere asportati fluidi od altri
componenti che pregiudichino il riciclaggio dei materiali.
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