| Onorevoli Colleghi! -- La scorsa estate alcuni gravi
incidenti hanno dimostrato come l'uso insensato delle
cosiddette "moto d'acqua" non si concili in alcun modo con il
desiderio di tranquillità, sicurezza e fruibilità delle acque
costiere per i turisti che affollano le nostre spiagge. Le
moto d'acqua non sono dotate di alcun dispositivo che ne
mantenga la rumorosità entro livelli tollerabili, cosicché
sulle spiagge i cittadini sono obbligati a subire un livello
di inquinamento acustico superiore ai limiti di legge.
L'interesse turistico locale impone inoltre un'attenta tutela
delle emissioni che possono turbare la fruizione dei luoghi
circostanti gli specchi d'acqua, in quanto l'uso dei veicoli
in oggetto costituisce una lesione del diritto alla salute
inteso nel senso più ampio di diritto all'equilibrio e al
benessere
psico-fisico. Tali emissioni incrementano oltre ogni
limite accettabile il già preoccupante nocivo livello di
inquinamento atmosferico ed acustico che grava sul territorio,
in particolare nelle zone costiere, alterando ulteriormente la
qualità delle acque con grave pregiudizio, oltre che per la
salute delle persone, per la vita acquatica.
La presente proposta di legge mira quindi a tutelare la
salute e la sicurezza dei villeggianti, nonché le attività
economiche, cercando di impedire con ogni mezzo l'uso
incontrollato delle moto d'acqua che provocano sia un
inquinamento acustico, già oltre i limiti di legge, sia rischi
gravissimi per la balneazione, sia danni economici per le zone
turistiche, dalle quali molti saranno indotti a fuggire a
causa del frastuono e della pericolosità.
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Dopo aver enunciato le finalità della legge (articolo 1),
nella categoria prevista dal secondo comma dell'articolo 13
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, intitolata "Navi minori,
galleggianti e navigazione da diporto", si aggiungono gli
scooter acquatici, introducendo in tal modo l'obbligo
dell'iscrizione e della relativa licenza (articolo 2).
Negli articoli 3 e 4 si stabiliscono i requisiti per
l'immatricolazione e per la guida, possibile solo per coloro
che ab-
biano compiuto gli anni 18 e siano dotati di patente
nautica.
Gli articoli 5 e 6 delimitano la possibilità di navigazione
di tali scooter, ponendo il divieto nelle aree marine
protette e negli specchi di mare prospicienti le zone aventi
particolare interesse paesistico e ambientale, ai sensi del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive
modificazioni.
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