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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2017
DDL0129-0002
Progetto di legge Camera n. 129 - testo presentato - (DDL12-129)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C129. TESTIPDL
...C129.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC129 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La scorsa estate alcuni gravi
  incidenti hanno dimostrato come l'uso insensato delle
  cosiddette "moto d'acqua" non si concili in alcun modo con il
  desiderio di tranquillità, sicurezza e fruibilità delle acque
  costiere per i turisti che affollano le nostre spiagge.  Le
  moto d'acqua non sono dotate di alcun dispositivo che ne
  mantenga la rumorosità entro livelli tollerabili, cosicché
  sulle spiagge i cittadini sono obbligati a subire un livello
  di inquinamento acustico superiore ai limiti di legge.
  L'interesse turistico locale impone inoltre un'attenta tutela
  delle emissioni che possono turbare la fruizione dei luoghi
  circostanti gli specchi d'acqua, in quanto l'uso dei veicoli
  in oggetto costituisce una lesione del diritto alla salute
  inteso nel senso più ampio di diritto all'equilibrio e al
  benessere
  psico-fisico.  Tali emissioni incrementano oltre ogni
  limite accettabile il già preoccupante nocivo livello di
  inquinamento atmosferico ed acustico che grava sul territorio,
  in particolare nelle zone costiere, alterando ulteriormente la
  qualità delle acque con grave pregiudizio, oltre che per la
  salute delle persone, per la vita acquatica.
    La presente proposta di legge mira quindi a tutelare la
  salute e la sicurezza dei villeggianti, nonché le attività
  economiche, cercando di impedire con ogni mezzo l'uso
  incontrollato delle moto d'acqua che provocano sia un
  inquinamento acustico, già oltre i limiti di legge, sia rischi
  gravissimi per la balneazione, sia danni economici per le zone
  turistiche, dalle quali molti saranno indotti a fuggire a
  causa del frastuono e della pericolosità.
 
                               Pag. 2
 
    Dopo aver enunciato le finalità della legge (articolo 1),
  nella categoria prevista dal secondo comma dell'articolo 13
  della legge 11 febbraio 1971, n. 50, intitolata "Navi minori,
  galleggianti e navigazione da diporto", si aggiungono gli
  scooter  acquatici, introducendo in tal modo l'obbligo
  dell'iscrizione e della relativa licenza (articolo 2).
    Negli articoli 3 e 4 si stabiliscono i requisiti per
  l'immatricolazione e per la guida, possibile solo per coloro
  che ab-
  biano compiuto gli anni 18 e siano dotati di patente
  nautica.
    Gli articoli 5 e 6 delimitano la possibilità di navigazione
  di tali  scooter,  ponendo il divieto nelle aree marine
  protette e negli specchi di mare prospicienti le zone aventi
  particolare interesse paesistico e ambientale, ai sensi del
  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive
  modificazioni.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-129 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0129 TOTPAG=0004 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=012900 00 FASCIDC=12DDL0129 SORTNAV=0012900 000 00000 ZZDDLC129 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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