| 1. Gli scooter acquatici non possono circolare nelle
aree marine protette e negli specchi di mare prospicienti le
zone aventi particolare interesse paesistico ed ambientale, ai
sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
successive modificazioni.
2. Gli scooter acquatici possono circolare
esclusivamente in zone individuate e delimitate annualmente
dalle capitanerie di porto che ne stabiliscono, con propria
ordinanza, la localizzazione, tenuto conto delle necessità di
assicurare tranquillità e sicurezza ai bagnanti e nel rispetto
delle esigenze di quiete delle località balneari.
3. E' vietato l'alloggio e il deposito degli scooter
d'acqua su spiagge, aree demaniali marittime in genere o
comunque utilizzate per la balneazione.
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