| Onorevoli Colleghi! -- Il nostro Paese è l'unico in
Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e
garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare
liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo
e del nudismo ad esso collegato.
Il naturismo, movimento nato alla fine del secolo scorso
per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere
e di pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali
della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di
ogni forma di prevaricazione, ed ha alla base del suo
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essere il culto della salute psico-fisica e sociale
dell'uomo.
Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica
del nudismo, come condizione necessaria per una armoniosa
espansione delle forze psichiche e fisiche. Il nudismo inteso
come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra
persone consenzienti ha carattere "sociale", non è immorale, è
spontaneo ed educativo.
Da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una
rilevazione dell'Istituto di studi politici, economici e
sociali, gli italiani, pur non conoscendo che cosa sia il
naturismo, accettano a grande maggioranza il nudo integrale
sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate
o ufficialmente destinate a tale uso. Solo in Europa si
calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700
strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed
innumerevoli palestre, piscine, saune, eccetera, a loro
riservate.
La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel
costume e nella cultura che si collega alla più complessa
esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un
ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo
rispetto.
Negli ultimi venti anni il naturismo si è diffuso anche in
Italia con la nascita di numerose associazioni, anche in
gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano "oasi
naturistiche" che consentano ai propri associati, fornendo
loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di
esporsi liberamente al sole. L'attuale condizione di
indeterminatezza che si verifica sulle spiagge italiane e che
è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro
che non lo sono costringe la forza pubblica ad interventi in
cui deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario
o meno al codice penale. A tal proposito, anche se una vasta
parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolutorie
di giudici e di pretori nei confronti di naturisti-nudisti
denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica
decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è
dichiaratamente a favore dell'idea naturista nel senso che il
nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non ha mantenuto
una costante linea interpretativa sull'argomento e tale
varietà nella trattazione e nei commenti ha determinato un
grave intralcio alla soluzione definitiva del problema.
Occorre, quindi, procedere a un definitivo chiarimento della
questione, garantendo la pratica del naturismo e del nudismo a
norma di legge e consentendo l'organizzazione e la
delimitazione di spazi e campi riservati alla pratica
naturista, nonché la realizzazione di strutture atte
all'esercizio di tale pratica. La proposta di legge individua
aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con
servizi, per un utilizzo di tipo residenziale-turistico.
Tali aree sono assimilate ai campeggi e come tali sono
considerate aree produttive al fine della loro acquisizione
mediante esproprio ai sensi della legge n. 865 del 1971.
E' prevista altresì la individuazione di aree pubbliche da
destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del
naturismo.
All'articolo 1 della presente proposta di legge si
riconosce e garantisce la pratica del naturismo e
nell'articolo 2 si limita l'esercizio del nudismo in spazi e
campi appositamente individuati.
L'articolo 3 demanda ai comuni l'individuazione delle zone
idonee alla pratica del nudismo e dispone che per la
acquisizione di tale aree si applichino le norme della legge
n. 865 del 1971.
E' altresì demandato ai comuni (articolo 4) il compito di
attrezzare e di assicurare la gestione dei campi per nudisti,
in conformità alle norme urbanistiche ed in applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica n. 869 del 1961. La
gestione può essere concessa a privati o ad associazioni
(comma 4) e i soggetti interessati (i proprietari, gli
usufruttuari ed i possessori di aree destinate al nudismo)
debbono richiedere l'autorizzazione all'amministrazione
comunale competente (comma 5), la quale deve dare risposta
entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
Il comma 6 dispone che le attrezzature siano realizzate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 869 del
1961.
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L'articolo 7 detta il principio generale per cui l'accesso
alle aree deve essere libero, con modalità stabilite
direttamente dai gestori.
L'autorizzazione per l'utilizzazione di aree per la pratica
naturista è rilasciata
dalle amministrazioni comunali secondo le modalità ed i
requisiti stabiliti dal regolamento che le stesse
amministrazioni approveranno entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge (articolo 8).
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