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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2026
DDL0130-0002
Progetto di legge Camera n. 130 - testo presentato - (DDL12-130)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C130. TESTIPDL
...C130.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC130 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il nostro Paese è l'unico in
  Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e
  garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare
  liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo
  e del nudismo ad esso collegato.
    Il naturismo, movimento nato alla fine del secolo scorso
  per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere
  e di pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali
  della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di
  ogni forma di prevaricazione, ed ha alla base del suo
 
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  essere il culto della salute psico-fisica e sociale
  dell'uomo.
    Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica
  del nudismo, come condizione necessaria per una armoniosa
  espansione delle forze psichiche e fisiche.  Il nudismo inteso
  come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra
  persone consenzienti ha carattere "sociale", non è immorale, è
  spontaneo ed educativo.
    Da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una
  rilevazione dell'Istituto di studi politici, economici e
  sociali, gli italiani, pur non conoscendo che cosa sia il
  naturismo, accettano a grande maggioranza il nudo integrale
  sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate
  o ufficialmente destinate a tale uso.  Solo in Europa si
  calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700
  strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed
  innumerevoli palestre, piscine, saune, eccetera, a loro
  riservate.
    La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel
  costume e nella cultura che si collega alla più complessa
  esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un
  ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo
  rispetto.
    Negli ultimi venti anni il naturismo si è diffuso anche in
  Italia con la nascita di numerose associazioni, anche in
  gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano "oasi
  naturistiche" che consentano ai propri associati, fornendo
  loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di
  esporsi liberamente al sole.  L'attuale condizione di
  indeterminatezza che si verifica sulle spiagge italiane e che
  è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro
  che non lo sono costringe la forza pubblica ad interventi in
  cui deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario
  o meno al codice penale.  A tal proposito, anche se una vasta
  parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolutorie
  di giudici e di pretori nei confronti di naturisti-nudisti
  denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica
  decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è
  dichiaratamente a favore dell'idea naturista nel senso che il
  nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non ha mantenuto
  una costante linea interpretativa sull'argomento e tale
  varietà nella trattazione e nei commenti ha determinato un
  grave intralcio alla soluzione definitiva del problema.
  Occorre, quindi, procedere a un definitivo chiarimento della
  questione, garantendo la pratica del naturismo e del nudismo a
  norma di legge e consentendo l'organizzazione e la
  delimitazione di spazi e campi riservati alla pratica
  naturista, nonché la realizzazione di strutture atte
  all'esercizio di tale pratica.  La proposta di legge individua
  aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con
  servizi, per un utilizzo di tipo residenziale-turistico.
    Tali aree sono assimilate ai campeggi e come tali sono
  considerate aree produttive al fine della loro acquisizione
  mediante esproprio ai sensi della legge n. 865 del 1971.
    E' prevista altresì la individuazione di aree pubbliche da
  destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del
  naturismo.
    All'articolo 1 della presente proposta di legge si
  riconosce e garantisce la pratica del naturismo e
  nell'articolo 2 si limita l'esercizio del nudismo in spazi e
  campi appositamente individuati.
    L'articolo 3 demanda ai comuni l'individuazione delle zone
  idonee alla pratica del nudismo e dispone che per la
  acquisizione di tale aree si applichino le norme della legge
  n. 865 del 1971.
    E' altresì demandato ai comuni (articolo 4) il compito di
  attrezzare e di assicurare la gestione dei campi per nudisti,
  in conformità alle norme urbanistiche ed in applicazione del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 869 del 1961.  La
  gestione può essere concessa a privati o ad associazioni
  (comma 4) e i soggetti interessati (i proprietari, gli
  usufruttuari ed i possessori di aree destinate al nudismo)
  debbono richiedere l'autorizzazione all'amministrazione
  comunale competente (comma 5), la quale deve dare risposta
  entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
    Il comma 6 dispone che le attrezzature siano realizzate ai
  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 869 del
  1961.
 
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    L'articolo 7 detta il principio generale per cui l'accesso
  alle aree deve essere libero, con modalità stabilite
  direttamente dai gestori.
    L'autorizzazione per l'utilizzazione di aree per la pratica
  naturista è rilasciata
  dalle amministrazioni comunali secondo le modalità ed i
  requisiti stabiliti dal regolamento che le stesse
  amministrazioni approveranno entro centottanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della legge (articolo 8).
 
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