| (Individuazione delle aree).
1. I comuni individuano all'interno del proprio territorio,
mediante il piano regolatore generale o con una variante
specifica ad esso, le aree per campi naturisti.
2. Le aree destinate alla pratica del naturismo dai piani
regolatori generali sono definite aree turistiche produttive e
per la loro acquisizione si applicano le disposizioni di cui
alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. I comuni individuano altresì aree pubbliche destinate
alla pratica del naturismo.
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