| (Campi naturisti e attrezzature delle aree).
1. I comuni provvedono ad attrezzare le aree per campi
naturisti e ne assicurano la gestione.
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2. La realizzazione di attrezzature di servizio per campi
naturisti è consentita, nelle aree individuate ai sensi
dell'articolo 3, in conformità agli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti.
3. Per la realizzazione dei campi per naturisti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n.
869, nel rispetto della normativa regionale vigente.
4. La gestione dei campi naturisti può essere concessa a
privati o ad associazioni che ne garantiscono il buon
mantenimento e la fruizione, stabilendo tariffe per i servizi
prestati.
5. I proprietari, gli usufruttuari ed i possessori di aree
destinate a campi naturisti possono richiedere alla
amministrazione comunale territorialmente competente
l'autorizzazione per la realizzazione e la gestione degli
spazi e dei campi di cui all'articolo 2. L'amministrazione
comunale invia risposta motivata al soggetto richiedente entro
novanta giorni dal ricevimento della domanda.
6. Le attrezzature necessarie al buon funzionamento dei
campi naturisti sono realizzate in conformità a quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
1961, n. 869, e dalla normativa regionale vigente.
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