| 1. Per la durata della XII legislatura, in deroga
all'articolo 138 della Costituzione, la Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica elaborano progetti organici di
revisione relativi alla parte seconda della Costituzione, ad
esclusione della sezione II del titolo VI, secondo le
procedure per l'esame in sede referente dei progetti di legge
ordinaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 partecipano ai lavori di
ciascuna Camera con diritto di voto due delegati per ogni
regione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i Presidenti dei due
rami del Parlamento possono adottare le opportune intese per
l'iscrizione dei progetti di legge, presentati ai sensi
dell'articolo 71 della Costituzione, all'ordine del giorno
delle Assemblee e possono stabilire la data entro la quale
ciascuna Camera procede alla votazione finale di ogni singolo
progetto.
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