| 1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un
fondo speciale allo scopo di indennizzare i danni subìti da
soggetti italiani, persone fisiche o giuridiche, in
conseguenza del fatto illecito civile commesso da titolari di
istituzioni o di rappresentanze diplomatiche straniere, o dai
loro dipendenti, cagionati in occasione dell'esercizio delle
rispettive funzioni e salvo che il fatto costituisca reato.
2. E' fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni sulle
relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dai
protocolli connessi, adottati a Vienna, rispettivamente, il 18
aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificati in base alla legge
9 agosto 1967, n. 804; è fatto salvo altresì quanto previsto
dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242,
e dagli articoli 2 e 3 della citata legge n. 242 del 1990.
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