| 1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, chi ha subìto un
danno deve presentare al Ministero degli affari esteri, entro
centoventi giorni dall'evento dannoso, apposita domanda di
ammissione all'indennizzo a carico del fondo di cui al
medesimo articolo 1, comma 1, corredata da adeguata
documentazione da cui risulti l'entità del danno e le
circostanze dell'evento dannoso.
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