| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 2 miliardi in ragione d'anno a decorrere
dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
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dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
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