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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2049
DDL0134-0002
Progetto di legge Camera n. 134 - testo presentato - (DDL12-134)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C134. TESTIPDL
...C134.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC134 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La regione autonoma Valle
  d'Aosta, in virtù delle potestà conferitele dallo Statuto
  speciale, gestisce in proprio importanti strumenti di
  intervento nell'ambito delle politiche del lavoro mediante
  incentivi, attività di promozione dell'occupazione di
  particolari categorie di lavoratori, aumento della trasparenza
  del mercato del lavoro regionale per favorire l'incontro fra
  domanda e offerta di lavoro.
    A tal fine è stata istituita con legge regionale 17
  febbraio 1989, n. 13, l'Agenzia del lavoro della Valle d'Aosta
  (corrispondente all'Agenzia per l'impiego nelle regioni a
  statuto ordinario), la quale predispone piani triennali del
  lavoro approvati dal consiglio regionale.  Si tratta di un
  quadro di competenze forti e specifiche
  in materia di lavoro che per poter essere esplicate nella
  loro pienezza necessiterebbero di essere inserite in un
  insieme organico con le funzioni proprie dei servizi per
  l'impiego.
    Infatti, l'impossibilità di esercitare in proprio sulla
  base di una delega specifica da parte dello Stato le funzioni
  amministrative in materia di servizi per l'impiego costituisce
  un ostacolo non indifferente all'intervento della regione
  Valle d'Aosta nelle politiche attive del lavoro.  Non vi è
  dubbio infatti che negli anni passati gli interventi regionali
  in materia di lavoro non hanno potuto sviluppare a pieno le
  loro potenzialità per la mancanza di un collegamento diretto
  ed organico con le attività dei servizi per l'impiego.  Tra
  l'altro le difficoltà che si sono
 
                               Pag. 2
 
  verificate nell'applicazione della legge 28 febbraio 1987, n.
  56, per attivare la riorganizzazione degli uffici periferici
  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia a
  livello organizzativo che materiale (esempio:
  informatizzazione mediante il progetto Teleporto), hanno
  causato ricadute anche nella gestione delle situazioni a
  livello locale vanificando la possibilità di incidere sui
  problemi da parte della stessa regione.
    Il sovrapporsi di procedure amministrative regionali e
  nazionali, la necessità di un coordinamento non sempre
  tecnicamente agevole fra i diversi uffici regionali e statali
  su aree di intervento comune, rendono certamente meno efficaci
  sia gli interventi regionali che quelli statali in materia di
  lavoro.
    Alla luce delle competenze previste dall'articolo 4,
  secondo comma, dello Statuto speciale della regione autonoma
  della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
  4), allo scopo di consentire all'ente regione di gestire con
  piena titolarità e responsabilità le azioni di politica attiva
  del lavoro, lo Stato può delegare con legge alla regione le
  funzioni amministrative che non riguardano le materie affidate
  alla competenza legislativa regionale.  L'istituto della delega
  è previsto inoltre dal decreto del Presidente della Repubblica
  22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto
  speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla
  regione delle disposizioni del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) il cui articolo 1
  stabilisce che il trasferimento delle funzioni amministrative
  alla regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dagli
  articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
  4, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello
  Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali
  successivamente all'entrata in vigore della legge 16 maggio
  1978, n. 196, e la delega alla stessa regione dell'esercizio
  di altre funzioni amministrative, a norma dell'articolo 4,
  secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
  4, sono attuati secondo le disposizioni del medesimo decreto
  n. 616 del 1977.
    Lo Stato manifesta dunque esplicitamente la volontà di
  concedere ulteriori deleghe di funzioni statali alla regione
  Valle d'Aosta.  La stretta correlazione esistente tra Stato e
  regione in un microcosmo politico-economico qual'è la Valle
  d'Aosta, che ha una popolazione di 117 mila abitanti, è più
  volte sottolineata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme
  di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), il
  cui articolo 40 recita:
      "La regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze
  derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite
  o delegate, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere
  tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o
  delegate.".
    L'articolo 41 prende in esame il tema degli organi
  consultivi: "Fino a quando non avrà istituito propri organi
  consultivi e comunque modificato la legislazione in materia,
  la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni
  che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve
  sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto
  dalle leggi dello Stato.  A detti organi la regione può
  rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia
  previsto dalle leggi della regione.  Nei casi considerati dal
  primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi è
  integrato, ove già non lo sia, da un esperto designato dalla
  regione.".
    A sua volta l'articolo 43 trasferisce alla regione le
  funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di
  tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello
  Stato in ordine alle cooperative già di competenza del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    In tale contesto normativo, anche in conseguenza della
  inesistenza  in loco  della camera di commercio, l'ufficio
  regionale del lavoro svolge nei fatti un ruolo analogo
  all'"organo tecnico consultivo" dell'amministrazione
  regionale, dei comuni, dell'Agenzia del lavoro, della
  Finanziaria regionale, dell'Associazione regionale delle
  cooperative nonché di tutti i soggetti sociali ivi operanti.
  Infatti l'ufficio è coinvolto
 
                               Pag. 3
 
  in numerose ed articolate iniziative in materia di
  politica attiva dell'impiego mediante la partecipazione a
  gruppi di studio e di lavoro, la richiesta formale di pareri
  tecnici e addirittura mediante la riserva ad un rappresentante
  dell'ufficio di un posto in istituti e fondazioni a valenza
  internazionale.  Non si dimentichi inoltre l'aspetto dei
  rapporti transfrontalieri che vede cointeressati  partner
  sociali ed istituzionali nella COTRAO  (Communauté de
  Travail des Alpes Occidentales)  nonché nei progetti
  INTERREG, nel quadro delle iniziative comunitarie.
    Trattasi di quella che autorevoli studiosi (Giannini,
  Barbagallo) definiscono "codipendenza funzionale" che ha poco
  giovato in ogni caso alle regioni tant'è che queste sono
  riuscite ad ottenere che nella legge sull'ordinamento
  regionale del 22 luglio 1975, n. 382, venisse disposto che
  "nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di
  codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni
  e dovranno altresì essere eliminate quelle esistenti, anche
  attraverso la delega di funzioni".
    La presente proposta di legge tende dunque a canalizzare
  formalmente una linea di pensiero ed un atteggiamento diffuso
  che già considera un tutt'uno gli organi statali del Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale e quelli regionali,
  eliminando nel contempo le attuali discrasie derivanti dalla
  dipendenza da due enti diversi, nell'ottica di un
  miglioramento dei servizi per la cittadinanza.
    Merita attenzione inoltre la problematica dell'assunzione
  in servizio di impiegati statali nella Valle d'Aosta (Titolo
  II - articoli 50 e seguenti della legge 16 maggio
  1978, n. 196).  Ai fini dell'attuazione dei princìpi del
  bilinguismo, le amministrazioni dello Stato, per far luogo
  all'assegnazione di posti nei luoghi periferici delle varie
  carriere, bandiscono apposito concorso che deve aver luogo in
  Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della
  conoscenza della lingua francese.  Per il trasferimento di
  impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che
  siano originari della regione o che conoscano la lingua
  francese mentre per l'assunzione di impiegati della carriera
  esecutiva e del personale ausiliario l'essere originari della
  regione o la conoscenza della lingua francese costituiscono
  titolo di preferenza.
    Tale normativa specifica per la Valle d'Aosta si pone in
  contrasto con il recente decreto legislativo 3 febbraio 1993,
  n. 29, in materia di pubblico impiego, laddove determina le
  modalità di accesso nella pubblica amministrazione.  In
  particolare potrebbe verificarsi l'ipotesi concreta
  dell'impossibilità di coprire le posizioni di responsabilità,
  a causa della mancanza di soggetti aventi sia i titoli
  richiesti dal citato decreto legislativo n. 29 del 1983, sia i
  requisiti richiesti dallo statuto della Valle d'Aosta.
    In conclusione si precisa che la presente proposta di
  legge, utilizzando l'istituto della delega, non stravolge la
  normativa che regola attualmente il mercato del lavoro che è e
  rimane unica a livello nazionale.  Per quanto riguarda il
  passaggio del personale nei ruoli regionali si fa rinvio a
  quanto già attuato in altri Ministeri in occasione del
  trasferimento alla regione delle rispettive funzioni
  amministrative.
 
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