| Onorevoli Colleghi! -- La regione autonoma Valle
d'Aosta, in virtù delle potestà conferitele dallo Statuto
speciale, gestisce in proprio importanti strumenti di
intervento nell'ambito delle politiche del lavoro mediante
incentivi, attività di promozione dell'occupazione di
particolari categorie di lavoratori, aumento della trasparenza
del mercato del lavoro regionale per favorire l'incontro fra
domanda e offerta di lavoro.
A tal fine è stata istituita con legge regionale 17
febbraio 1989, n. 13, l'Agenzia del lavoro della Valle d'Aosta
(corrispondente all'Agenzia per l'impiego nelle regioni a
statuto ordinario), la quale predispone piani triennali del
lavoro approvati dal consiglio regionale. Si tratta di un
quadro di competenze forti e specifiche
in materia di lavoro che per poter essere esplicate nella
loro pienezza necessiterebbero di essere inserite in un
insieme organico con le funzioni proprie dei servizi per
l'impiego.
Infatti, l'impossibilità di esercitare in proprio sulla
base di una delega specifica da parte dello Stato le funzioni
amministrative in materia di servizi per l'impiego costituisce
un ostacolo non indifferente all'intervento della regione
Valle d'Aosta nelle politiche attive del lavoro. Non vi è
dubbio infatti che negli anni passati gli interventi regionali
in materia di lavoro non hanno potuto sviluppare a pieno le
loro potenzialità per la mancanza di un collegamento diretto
ed organico con le attività dei servizi per l'impiego. Tra
l'altro le difficoltà che si sono
Pag. 2
verificate nell'applicazione della legge 28 febbraio 1987, n.
56, per attivare la riorganizzazione degli uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia a
livello organizzativo che materiale (esempio:
informatizzazione mediante il progetto Teleporto), hanno
causato ricadute anche nella gestione delle situazioni a
livello locale vanificando la possibilità di incidere sui
problemi da parte della stessa regione.
Il sovrapporsi di procedure amministrative regionali e
nazionali, la necessità di un coordinamento non sempre
tecnicamente agevole fra i diversi uffici regionali e statali
su aree di intervento comune, rendono certamente meno efficaci
sia gli interventi regionali che quelli statali in materia di
lavoro.
Alla luce delle competenze previste dall'articolo 4,
secondo comma, dello Statuto speciale della regione autonoma
della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4), allo scopo di consentire all'ente regione di gestire con
piena titolarità e responsabilità le azioni di politica attiva
del lavoro, lo Stato può delegare con legge alla regione le
funzioni amministrative che non riguardano le materie affidate
alla competenza legislativa regionale. L'istituto della delega
è previsto inoltre dal decreto del Presidente della Repubblica
22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla
regione delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) il cui articolo 1
stabilisce che il trasferimento delle funzioni amministrative
alla regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dagli
articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali
successivamente all'entrata in vigore della legge 16 maggio
1978, n. 196, e la delega alla stessa regione dell'esercizio
di altre funzioni amministrative, a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4, sono attuati secondo le disposizioni del medesimo decreto
n. 616 del 1977.
Lo Stato manifesta dunque esplicitamente la volontà di
concedere ulteriori deleghe di funzioni statali alla regione
Valle d'Aosta. La stretta correlazione esistente tra Stato e
regione in un microcosmo politico-economico qual'è la Valle
d'Aosta, che ha una popolazione di 117 mila abitanti, è più
volte sottolineata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), il
cui articolo 40 recita:
"La regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze
derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite
o delegate, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere
tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o
delegate.".
L'articolo 41 prende in esame il tema degli organi
consultivi: "Fino a quando non avrà istituito propri organi
consultivi e comunque modificato la legislazione in materia,
la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni
che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve
sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto
dalle leggi dello Stato. A detti organi la regione può
rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia
previsto dalle leggi della regione. Nei casi considerati dal
primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi è
integrato, ove già non lo sia, da un esperto designato dalla
regione.".
A sua volta l'articolo 43 trasferisce alla regione le
funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di
tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato in ordine alle cooperative già di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In tale contesto normativo, anche in conseguenza della
inesistenza in loco della camera di commercio, l'ufficio
regionale del lavoro svolge nei fatti un ruolo analogo
all'"organo tecnico consultivo" dell'amministrazione
regionale, dei comuni, dell'Agenzia del lavoro, della
Finanziaria regionale, dell'Associazione regionale delle
cooperative nonché di tutti i soggetti sociali ivi operanti.
Infatti l'ufficio è coinvolto
Pag. 3
in numerose ed articolate iniziative in materia di
politica attiva dell'impiego mediante la partecipazione a
gruppi di studio e di lavoro, la richiesta formale di pareri
tecnici e addirittura mediante la riserva ad un rappresentante
dell'ufficio di un posto in istituti e fondazioni a valenza
internazionale. Non si dimentichi inoltre l'aspetto dei
rapporti transfrontalieri che vede cointeressati partner
sociali ed istituzionali nella COTRAO (Communauté de
Travail des Alpes Occidentales) nonché nei progetti
INTERREG, nel quadro delle iniziative comunitarie.
Trattasi di quella che autorevoli studiosi (Giannini,
Barbagallo) definiscono "codipendenza funzionale" che ha poco
giovato in ogni caso alle regioni tant'è che queste sono
riuscite ad ottenere che nella legge sull'ordinamento
regionale del 22 luglio 1975, n. 382, venisse disposto che
"nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di
codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni
e dovranno altresì essere eliminate quelle esistenti, anche
attraverso la delega di funzioni".
La presente proposta di legge tende dunque a canalizzare
formalmente una linea di pensiero ed un atteggiamento diffuso
che già considera un tutt'uno gli organi statali del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e quelli regionali,
eliminando nel contempo le attuali discrasie derivanti dalla
dipendenza da due enti diversi, nell'ottica di un
miglioramento dei servizi per la cittadinanza.
Merita attenzione inoltre la problematica dell'assunzione
in servizio di impiegati statali nella Valle d'Aosta (Titolo
II - articoli 50 e seguenti della legge 16 maggio
1978, n. 196). Ai fini dell'attuazione dei princìpi del
bilinguismo, le amministrazioni dello Stato, per far luogo
all'assegnazione di posti nei luoghi periferici delle varie
carriere, bandiscono apposito concorso che deve aver luogo in
Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della
conoscenza della lingua francese. Per il trasferimento di
impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che
siano originari della regione o che conoscano la lingua
francese mentre per l'assunzione di impiegati della carriera
esecutiva e del personale ausiliario l'essere originari della
regione o la conoscenza della lingua francese costituiscono
titolo di preferenza.
Tale normativa specifica per la Valle d'Aosta si pone in
contrasto con il recente decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, in materia di pubblico impiego, laddove determina le
modalità di accesso nella pubblica amministrazione. In
particolare potrebbe verificarsi l'ipotesi concreta
dell'impossibilità di coprire le posizioni di responsabilità,
a causa della mancanza di soggetti aventi sia i titoli
richiesti dal citato decreto legislativo n. 29 del 1983, sia i
requisiti richiesti dallo statuto della Valle d'Aosta.
In conclusione si precisa che la presente proposta di
legge, utilizzando l'istituto della delega, non stravolge la
normativa che regola attualmente il mercato del lavoro che è e
rimane unica a livello nazionale. Per quanto riguarda il
passaggio del personale nei ruoli regionali si fa rinvio a
quanto già attuato in altri Ministeri in occasione del
trasferimento alla regione delle rispettive funzioni
amministrative.
| |