| (Proroga del termine in materia di riciclaggio
dei contenitori per liquidi).
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di
cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n.475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli
anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono
definiti ai sensi dell'articolo 9- quater, comma 8, del
decreto-legge medesimo.
2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo
9- quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n.475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti
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attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da
parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve
avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
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