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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2050
DDL0134-0003
Progetto di legge Camera n. 134 - testo presentato - (DDL12-134)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C134. TESTIPDL
...C134.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC134 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Al fine di realizzare nella regione autonoma Valle
  d'Aosta un organico sistema di servizi per l'impiego è
  delegato alla regione stessa ai sensi dell'articolo 4, secondo
  comma, dello Statuto speciale, approvato con legge
  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, l'esercizio delle
  funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale del
  lavoro e della massima occupazione nonché alle sezioni
  circoscrizionali per l'impiego.
    2.  L'esercizio della delega di cui al comma 1 si attua a
  partire dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello di
  entrata in vigore della presente legge.
    3.  Le funzioni amministrative delegate con il presente
  articolo sono esercitate dagli organi regionali in conformità
  alle direttive emanate dal competente organo statale.
    4.  Sono trasferiti alla regione l'ufficio regionale del
  lavoro e della massima occupazione nonché le sezioni
  circoscrizionali per l'impiego aventi sede nel territorio
  della Valle d'Aosta.
    5.  Il personale che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, si trova in servizio presso gli uffici di cui
  al comma 4, è trasferito alla regione entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della legge regionale di
  ristrutturazione dei ruoli organici.  Al personale trasferito è
  garantito il rispetto della posizione giuridico-economica
  acquisita.  Relativamente al personale non di ruolo, il
  trasferimento è subordinato al superamento di una prova di
  selezione volta all'accertamento della professionalità
  richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge regionale
  stessa.
    6.  In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e
  non di ruolo trasferito sono ridotti, con decorrenza dalla
 
                               Pag. 5
 
  data del trasferimento, i relativi ruoli organici
  dell'amministrazione del lavoro e gli eventuali contingenti
  non di ruolo cui il personale appartiene.
    7.  Fino al passaggio nei ruoli regionali il personale di
  cui al comma 5 conserva il proprio stato giuridico ed è
  retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa
  nei confronti della regione.
    8.  Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione
  dello Stato provvederà a consegnare alla regione medesima, con
  elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni
  amministrative anzidette.  La regione subentra allo Stato nei
  diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici
  stessi, nonché al relativo arredamento.  La consistenza degli
  archivi, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature,
  nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti sarà fatta
  constare con verbali redatti, in contradditorio, da funzionari
  a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e
  dalla regione.
    9.  A decorrere dalla data di cui al comma 2 le funzioni di
  presidente della commissione regionale per l'impiego della
  Valle d'Aosta sono svolte dal presidente della giunta
  regionale o da un assessore delegato.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-134 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0134 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=024 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=013400 00 FASCIDC=12DDL0134 SORTNAV=0013400 000 00000 ZZDDLC134 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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