| 1. Al fine di realizzare nella regione autonoma Valle
d'Aosta un organico sistema di servizi per l'impiego è
delegato alla regione stessa ai sensi dell'articolo 4, secondo
comma, dello Statuto speciale, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, l'esercizio delle
funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione nonché alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 si attua a
partire dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge.
3. Le funzioni amministrative delegate con il presente
articolo sono esercitate dagli organi regionali in conformità
alle direttive emanate dal competente organo statale.
4. Sono trasferiti alla regione l'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione nonché le sezioni
circoscrizionali per l'impiego aventi sede nel territorio
della Valle d'Aosta.
5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, si trova in servizio presso gli uffici di cui
al comma 4, è trasferito alla regione entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge regionale di
ristrutturazione dei ruoli organici. Al personale trasferito è
garantito il rispetto della posizione giuridico-economica
acquisita. Relativamente al personale non di ruolo, il
trasferimento è subordinato al superamento di una prova di
selezione volta all'accertamento della professionalità
richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge regionale
stessa.
6. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e
non di ruolo trasferito sono ridotti, con decorrenza dalla
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data del trasferimento, i relativi ruoli organici
dell'amministrazione del lavoro e gli eventuali contingenti
non di ruolo cui il personale appartiene.
7. Fino al passaggio nei ruoli regionali il personale di
cui al comma 5 conserva il proprio stato giuridico ed è
retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa
nei confronti della regione.
8. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione
dello Stato provvederà a consegnare alla regione medesima, con
elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni
amministrative anzidette. La regione subentra allo Stato nei
diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici
stessi, nonché al relativo arredamento. La consistenza degli
archivi, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature,
nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti sarà fatta
constare con verbali redatti, in contradditorio, da funzionari
a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e
dalla regione.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 2 le funzioni di
presidente della commissione regionale per l'impiego della
Valle d'Aosta sono svolte dal presidente della giunta
regionale o da un assessore delegato.
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