| (Espressione del voto per corrispondenza).
1. I cittadini italiani residenti all'estero o che vi si
trovano anche temporaneamente, in possesso dei requisiti per
essere elettori, partecipano all'elezione del Parlamento
europeo, della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, dei consigli regionali e delle province autonome,
compatibilmente con quanto previsto nei singoli statuti,
esprimendo il proprio voto per corrispondenza.
2. Per esercitare il diritto di voto, i cittadini di cui al
comma 1 devono essere iscritti o reiscritti nelle liste
elettorali ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come
sostituito dall'articolo 6 della legge 16 gennaio 1992, n.
15.
3. Gli elettori cancellati dall'anagrafe della popolazione
residente dei comuni della Repubblica per emigrazione
permanente all'estero sono iscritti nelle anagrafi dei
cittadini italiani residenti all'estero, conformemente a
quanto disposto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
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