| (Invio di documentazione).
1. Per esprimere il voto per corrispondenza, gli elettori
residenti all'estero, per i quali ai sensi del comma 6
dell'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, è stata annotata nelle liste
elettorali tale condizione, ricevono d'ufficio i documenti
necessari.
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2. Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano
temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione
per corrispondenza purché facciano pervenire, direttamente
ovvero per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari,
apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti.
3. La domanda deve pervenire al sindaco improrogabilmente
entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione.
4. Qualora la richiesta pervenga oltre la data di cui al
comma 3, il sindaco provvede, a mezzo di apposita
cartolinaavviso, a darne tempestiva comunicazione
all'interessato, il quale può partecipare al voto solo
presentandosi personalmente al seggio del comune nelle cui
liste elettorali è iscritto.
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