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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


206
DDL0010-0034
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.47 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
...Decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 29.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZDL ZZPR
                    (Catasto dei rifiuti).
      1.  Il termine per la presentazione della denuncia di cui
  all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988,
  n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
  1988, n.475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno
  1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del
  Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato
  nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n.4
  del 7 gennaio 1993.
      2.  Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo,
  indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del
  decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed
  individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26
  gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.30
  del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
  comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in
  vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive
  comunitarie n.91/156/CEE e n.91/689/CEE, che stabiliranno
  termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento
  del medesimo obbligo.
      3.  L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n.475, va interpretato nel senso che esso non
  trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da
  lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti
  al pubblico servizio.
      4.  Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
  dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni
  3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
      5.  Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le
  denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9
  settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 9 novembre 1988, n.475, eventualmente già inviate
  utilizzando modulistica non conforme a quella del citato
  decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
  devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0047 RIGINIZ=008 PAGFIN=0047 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=47 PAGEFIN=47 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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