| (Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo diretto a disciplinare:
a) l'istituzione, da parte dei comuni, di appositi
elenchi degli elettori che votano per corrispondenza;
b) le modalità di svolgimento delle operazioni di
voto e di scrutinio;
c) l'istituzione presso ogni ambasciata o
consolato, all'atto della indizione delle votazioni, di un
apposito ufficio elettorale consolare con il compito di
ricevere i plichi contenenti le schede votate e provvedere al
loro inoltro agli appositi uffici postali di smistamento
istituiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
d) l'istituzione, nei comuni in cui hanno sede gli
uffici elettorali circoscrizionali, di apposite sezioni
speciali per le operazioni di spoglio e di scrutinio.
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2. Nell'adottare il decreto di cui al comma 1, il Governo
si atterrà ai seguenti criteri direttivi:
a) i plichi contenenti le schede votate devono
pervenire all'ufficio elettorale consolare non oltre il
ventesimo giorno antecedente il primo giorno, o il giorno
fissato per la votazione;
b) i plichi devono pervenire alle competenti
sezioni speciali non meno di due ore prima del termine fissato
per la chiusura delle votazioni nelle sezioni elettorali.
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