| (Presidi sanitari).
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991,
n.217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo
21, comma 4, del
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decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n.236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1^
gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui
all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità
n.217.
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