Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2070
DDL0137-0002
Relazione Camera n. 137-A (DDL12-137-A)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C137A, C500A, C590A. TESTIPDL
...C137A, C500A, C590A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC137A ZZ12 ZZRL ZZRM
                               Pag. 3
 
    Onorevoli Colleghi! -- La figura di Federico II, tra i
  principi svevi, è certamente quella più legata ai destini
  d'Italia e del regno di Sicilia, che egli ereditò dalla madre
  Costanza d'Altavilla e che preferì, ai domini germanici,
  eleggendolo a "terra diletta".  Egli nacque a Jesi il 26
  dicembre 1194 da Costanza d'Altavilla e Enrico VI di Svevia,
  figlio di Federico Barbarossa.  Nacque in tale città non a
  caso, ma per scelta di Costanza, come è stato documentato, che
  riteneva la città più sicura della vicina Ancona e la
  considerava più fedele agli Svevi.  Imperatore del Sacro Romano
  Impero, re di Sicilia, Germania, Borgogna, Gerusalemme, uomo
  di vasta e complessa cultura, egli è ancor oggi oggetto di
  ricerche appassionate.  Federico II condensò in sé idee diverse
  di sovranità, che permearono le regalità medioevali: l'idea di
  re come "unto dal Signore", il cui modello è il re biblico
  David; la concezione germanica del re guerriero che è duce di
  umana  élite  aristocratica; infine l'archetipo romano
  dell'autorità imperiale.  Per lui la regalità temporale non era
  un beneficio concesso al sovrano tramite il pontefice, per cui
  dedicò la sua attività politica a imprimere al suo regno una
  forma nuova, quella di un edificio statuale in cui poter
  esprimere un concetto di regalità fondata sul diritto e cioè
  "iuricentrico", come dice lo storico Kantorowicz.  I suoi
  modelli furono: Giustiniano, al quale guardò nel promulgare a
  Melfi nel 1231 le Costituzioni, cioè un corpo di diritto
  pubblico e amministrativo per il regno di Sicilia che
  abbracciava leggi normanne, decreti imperiali e nuove leggi;
  Augusto, per la missione di rinnovare la  pax augusta  e
  l'ordine divino del mondo, fino ad arrivare all'emissione
  delle "monete augustali";  Cesare,
  per la sovranità innovativa e conservatrice nello
  stesso tempo.  Nel suo Stato egli amministrava la  iustitia
  come un sacramento e la sua corte fece germogliare varie
  nuove accademie, in cui fiorirono la poesia, il culto dei
  classici, le scienze matematiche, l'alchimia e l'ornitologia.
  Nel 1224 fondò l'Università di Napoli - la prima università
  statale - sottraendo al papato la prerogativa di riconoscere
  alle varie sedi lo stato e la dignità di vere e proprie
  università, per la formazione di giuristi esperti al servizio
  del regno e dell'impero.  L'Università di Napoli doveva essere
  una sorta di anti-Bologna, dove prevaleva lo spirito
  libertario e comunale.  La personalità di Federico II
  giganteggia ancora oggi anche per i contrasti e conflitti di
  cui fu protagonista, ma soprattutto per la sua modernità,
  dovuta in primo luogo alla sua concezione spirituale dei
  poteri e inoltre alla sua considerazione dell'unità nazionale.
  Tutto ciò supporta le iniziative parlamentari, che vanno nel
  senso di proteggere la memoria storica del Paese.
    Il tema delle celebrazioni dell'anniversario della nascita
  di Federico II era stato oggetto nel corso dell'XI legislatura
  di numerosi progetti di legge.  In particolare, la Commissione
  istruzione del Senato aveva approvato, in sede deliberante, un
  progetto di legge (AS 1401 De Rosa ed altri), poi assegnato in
  sede referente alla Commissione cultura della Camera (AC 3253)
  congiuntamente ad altre proposte di iniziativa parlamentare
  sul medesimo argomento.  La Commissione deliberò quindi la
  costituzione di un Comitato ristretto che predispose un testo
  poi adottato come testo-base; venne richiesto quindi ed
  ottenuto il trasferimento in sede legislativa, ma l' iter
  non si concluse per l'anticipato
 
                               Pag. 4
 
  scioglimento delle Camere.  Su quel testo si era realizzato il
  consenso di tutti i gruppi; soltanto il gruppo della lega
  nord, infatti, aveva rilevato l'opportunità di non limitare le
  celebrazioni solo ad alcune zone del territorio nazionale, ma
  di estenderle a tutti quei luoghi comunque coinvolti dalla
  figura di Federico II.
    Sull'argomento sono state presentate in questa legislatura
  tre proposte di legge: Parlato ed altri n. 137, Perinei ed
  altri n. 500 e Sbarbati ed altri n. 590.  La Commissione
  cultura ne ha iniziato l'esame in sede referente il 27 luglio
  1994.  Un Comitato ristretto all'uopo costituito ha predisposto
  un testo unificato delle tre proposte di legge, composto di un
  solo articolo, che prevede l'assegnazione di un contributo
  complessivo di quattro miliardi di lire in due anni - la cui
  copertura finanziaria è a carico del fondo speciale di parte
  corrente - al già costituito Comitato nazionale per le
  celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico
  II, al fine di realizzare e incentivare studi, edizioni di
  fonti, convegni scientifici, restauri, attività divulgative,
  seminari e mostre.  E' previsto per il Comitato l'obbligo di
  rendicontazione delle spese effettuate, mentre per il
  funzionamento del Comitato stesso non possono essere assunti
  impegni a carattere obbligatorio o permanente.  Sul testo
  unificato,
  adottato nella seduta del 3 agosto 1994, la Commissione
  cultura convenne di richiedere il trasferimento alla sede
  legislativa.  Acquisiti l'assenso unanime dei gruppi presenti
  in Commissione, i pareri delle Commissioni I, III, V e XI,
  nonché l'assenso del Governo, la relativa documentazione fu
  formalmente trasmessa al Presidente della Camera per
  richiedere - ricorrendo i requisiti di cui all'articolo 92,
  comma 6, del regolamento - il perfezionamento della procedura
  di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa.
  Il Presidente della Camera ha ritenuto di non esercitare
  quella che - sulla base di un'interpretazione letterale della
  norma regolamentare - è stata considerata come una facoltà del
  Presidente stesso di proporre all'Assemblea il trasferimento
  alla sede legislativa.  La Commissione cultura ha quindi
  ripreso l'esame del provvedimento in sede referente, dando
  mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul
  testo unificato.  Conformemente al parere della Commissione
  bilancio, sono stati differiti di un anno i termini temporali
  previsti dal provvedimento, prevedendo in particolare che
  l'autorizzazione di spesa sia imputata per 2 miliardi all'anno
  1995 e per altri 2 miliardi all'anno 1996.
                               Luciana SBARBATI,  Relatore.
 
DATA=950303 FASCID=DDL12-137-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0137 TOTPAG=0011 TOTDOC=0020 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=013700A00 FASCIDC=12DDL0137 A SORTNAV=0013700A000 00000 ZZDDLC137A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati