| 1. Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato con un
finanziamento iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per una somma pari a
lire 7 miliardi per il 1994, lire 7 miliardi per il 1995 e
lire 7 miliardi per il 1996.
2. All'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle
spese provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri
secondo norme adottate, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. Tali norme devono consentire rapidità di
spesa prevedendo, tra l'altro, controlli sulle delibere di
spesa e sull'effettiva destinazione dei fondi entro quindici
giorni dalla assunzione dell'atto deliberativo e di spesa.
3. Le somme non impegnate per le finalità di cui
all'articolo 2, purché nel limite del 30 per cento del totale,
sono devolute al consorzio di cui all'articolo 4.
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