| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 6.500 milioni per l'anno 1994, a lire 8.500
milioni per l'anno 1995 ed a lire 7.500 milioni per l'anno
1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19941996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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