| 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui
all'articolo 1, comma 2, al Comitato nazionale è concesso un
contributo di lire 4.000 milioni di cui 1.000 milioni per
l'anno 1994 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1995
e 1996.
2. Per il funzionamento del Comitato nazionale non possono
essere assunti impegni a carattere obbligatorio o
permanente.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 19941996, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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