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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


209
DDL0010-0037
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
...Decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 32.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZDL ZZPR
       (Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n.46
          in materia di installazione di impianti).
      1.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5
  marzo 1990, n.46, per la presentazione della domanda di
  riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di
  coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore
  della legge medesima, come imprese installatrici o di
  manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai
  sensi della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle
  ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, è da
  inten-
 
                              Pag. 49
 
  dersi come termine ordinatorio e non preclude il
  riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte
  dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il
  medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno
  indicato nel medesimo articolo 5.
      2.  Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge
  5 marzo 1990, n.46, è differito al 31 dicembre 1994.  Il
  mancato rispetto del termine suindicato comporta
  l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile,
  dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune
  o comunque del soggetto incaricato della gestione degli
  impianti, di una sanzione amministrativa da lire
  cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che
  saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      3.  Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo
  1990, n.46, è differito di un anno a decorrere dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0048 RIGINIZ=046 PAGFIN=0049 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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