| 1. Tutte le amministrazioni e le aziende dello Stato sono
autorizzate ad assumere, ogni qualvolta si verifichino
cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla
data del 1^ aprile 1994, secondo i procedimenti e le modalità
di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, per le località, le
qualifiche e il numero dei posti disponibili, lavoratori delle
aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna,
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria,
Sicilia, i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, fruiscano di prestazioni straordinarie di
cassa integrazione guadagni a qualsiasi titolo e senza
turnazione, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, del
decretolegge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e del
decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito dalla legge
27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, o
fruiscano della indennità speciale di disoccupazione ai sensi
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base delle indicazioni che tutte le amministrazioni e le
aziende dello Stato devono fornire nel termine di un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
determina con proprio decreto, da emanare entro i successivi
trenta giorni, le disponibilità di posti, fissando i
contingenti per le assunzioni.
3. I contingenti fissati ai sensi del comma 2 devono essere
esauriti nel termine di sei mesi dall'emanazione del decreto
di cui al medesimo comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, possono essere
banditi nuovi concorsi per le località interessate ed
utilizzate le
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graduatorie dei concorsi già espletati sia a livello locale
che nazionale, la cui validità è prorogata per i successivi
due anni.
5. Le indicazioni delle amministrazioni e delle aziende
dello Stato sono esaminate dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale unitamente ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico
impiego.
6. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, la
fruizione della cassa integrazione guadagni è equiparata allo
stato di disoccupazione.
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