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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2091
DDL0138-0003
Progetto di legge Camera n. 138 - testo presentato - (DDL12-138)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C138. TESTIPDL
...C138.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC138 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Tutte le amministrazioni e le aziende dello Stato sono
  autorizzate ad assumere, ogni qualvolta si verifichino
  cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla
  data del 1^ aprile 1994, secondo i procedimenti e le modalità
  di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, per le località, le
  qualifiche e il numero dei posti disponibili, lavoratori delle
  aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna,
  Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria,
  Sicilia, i quali, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, fruiscano di prestazioni straordinarie di
  cassa integrazione guadagni a qualsiasi titolo e senza
  turnazione, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, del
  decretolegge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e del
  decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito dalla legge
  27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, o
  fruiscano della indennità speciale di disoccupazione ai sensi
  della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
  modificazioni.
    2.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
  base delle indicazioni che tutte le amministrazioni e le
  aziende dello Stato devono fornire nel termine di un mese
  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  determina con proprio decreto, da emanare entro i successivi
  trenta giorni, le disponibilità di posti, fissando i
  contingenti per le assunzioni.
    3.  I contingenti fissati ai sensi del comma 2 devono essere
  esauriti nel termine di sei mesi dall'emanazione del decreto
  di cui al medesimo comma.
    4.  Decorso il termine di cui al comma 3, possono essere
  banditi nuovi concorsi per le località interessate ed
  utilizzate le
 
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  graduatorie dei concorsi già espletati sia a livello locale
  che nazionale, la cui validità è prorogata per i successivi
  due anni.
    5.  Le indicazioni delle amministrazioni e delle aziende
  dello Stato sono esaminate dal Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale unitamente ai rappresentanti delle
  organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico
  impiego.
    6.  Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, la
  fruizione della cassa integrazione guadagni è equiparata allo
  stato di disoccupazione.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-138 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0138 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=012 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=013800 00 FASCIDC=12DDL0138 SORTNAV=0013800 000 00000 ZZDDLC138 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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