| 1. La Commissione d'inchiesta ha i seguenti compiti:
a) ricognizione di tutti i provvedimenti
legislativi ed amministrativi riguardanti il settore spaziale
emanati dal 1960 in poi;
b) acquisizione di tutte le deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) e della documentazione istruttoria da parte dei
Ministeri interessati;
c) acquisizione dei dati relativi alle somme
stanziate, spese ed ai residui passivi, nell'ambito dei conti
consuntivi dello Stato a partire dal 1960;
d) svolgimento di indagini sul Centro ricerche
aerospaziali dell'università degli studi di Roma per quanto
attiene ai seguenti profili: costituzione, funzionamento,
introiti, spese, personale addetto;
e) esame degli incarichi ricoperti presso società
private e a partecipazione pubblica da parte di componenti
degli organismi consultivi pubblici che hanno operato e che
operano presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
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e tecnologica, al fine di accertare eventuali
commistioni di posizioni ed incompatibilità, con particolare
riferimento alle posizioni dei docenti universitari;
f) accertamenti sui nominativi dei delegati
nazionali di Ministeri, società ed enti presso organismi
internazionali del settore spaziale, quali Intelsat, Immarsat,
Entersat, Eldo, Esro, ASE e CETS, e sui loro eventuali
collegamenti con il mondo industriale;
g) indagine sulle strutture dell'Ufficio spazio del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per quanto attiene al personale addetto ed alla
relativa provenienza, nonché ad eventuali collegamenti con
industrie operanti nel settore;
h) indagine sul satellite Sirio per quanto attiene
ai seguenti profili: genesi, utilità scientifica, utilità
industriale, costo globale, arbitrato tra il CNR e la
Compagnia nazionale aerospaziale;
i) verifica dell'avvenuta osservanza da parte del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica dell'obbligo di riferire annualmente al Parlamento
sui programmi spaziali nazionali e sulla partecipazione
italiana a programmi internazionali, come previsto
dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1974, n. 388, e
successive modificazioni, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della legge 30 maggio 1988 n. 186;
l) verifica dell'avvenuta osservanza da parte del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica dell'obbligo di trasmettere al Parlamento e al
CIPE la relazione annuale dell'Agenzia spaziale italiana, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 30 maggio 1988, n. 186;
m) verifica dell'avvenuta osservanza da parte del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica dell'obbligo di riferire annualmente al CIPE in
ordine al Comitato interministeriale sulle attività spaziali,
ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del
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Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 1969;
n) indagine sulla struttura dell'industria spaziale
italiana e sulla sua dislocazione territoriale;
o) verifica delle risorse ed agevolazioni pubbliche
affluite all'industria di cui alla lettera n);
p) analisi della partecipazione italiana
all'Agenzia spaziale europea per quanto attiene ai seguenti
profili: somme versate, programmi, ritorni industriali,
presenza di personale con cittadinanza italiana;
q) valutazione del contenuto e dello stato di
attuazione degli accordi con organismi pubblici stranieri in
materia spaziale;
r) analisi della organizzazione didattica
universitaria e post-universitaria dell'ingegneria
aerospaziale;
s) analisi, costi e benefìci dei programmi spaziali
nazionali in atto;
t) indagine sulle attività spaziali militari per
quanto attiene ai seguenti profili: somme spese per lo studio
di fattibilità del satellite SICRAL, per cui è previsto un
costo globale di circa mille miliardi di lire;
u) analisi della partecipazione statale al centro
ricerche aerospaziali;
v) analisi della situazione e delle prospettive
degli studi di biologia, fisica ed ingegneria spaziale.
2. La Commissione d'inchiesta può altresì acquisire, al
fine di trarne elementi utili per l'inchiesta, gli atti di
sindacato ispettivo parlamentare presentati in materia a
partire dalla VII legislatura, e le eventuali, relative
risposte.
ART. 3.
1. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli
esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 82 della Costituzione.
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ART. 4.
1. La Commissione d'inchiesta è composta di dodici senatori
e di dodici deputati nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati.
2. I Presidenti delle due Camere d'intesa tra loro nominano
il presidente della Commissione che, ad ogni effetto, fa parte
della stessa.
3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e
due segretari.
ART. 5.
1. I membri della Commissione d'inchiesta, i funzionari
addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che
collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a
compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni
di ufficio o servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò
che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al
procedimento d'inchiesta.
ART. 6.
1. La Commissione d'inchiesta ha facoltà di acquisire
documenti classificati.
2. Ove il Governo eccepisca il segreto di Stato, la
Commissione, a maggioranza semplice, può chiedere al Comitato
parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per
il segreto di Stato di convocare il Governo per dettagliate
spiegazioni. Il Comitato, ove a maggioranza ritenga infondata
la opposizione del vincolo del segreto di Stato, riferisce al
Parlamento.
ART. 7.
1. La Commissione d'inchiesta termina i suoi lavori entro
un anno dalla data del suo insediamento.
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2. Entro la data di cui al comma 1, la Commissione
d'inchiesta deposita presso le Presidenze delle due Camere la
relazione conclusiva sul lavoro svolto.
ART. 8.
1. Il Presidente della Camera dei depoutati ed il
Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro,
destinano uffici e funzionari ai servizi di segreteria della
Commissione d'inchiesta.
ART. 9.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione
d'inchiesta sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico
dei rispettivi bilanci.
ART. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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