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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2095
DDL0139-0004
Progetto di legge Camera n. 139 - testo presentato - (DDL12-139)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C139. TESTIPDL
...C139.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC139 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  La Commissione d'inchiesta ha i seguenti compiti:
        a)  ricognizione di tutti i provvedimenti
  legislativi ed amministrativi riguardanti il settore spaziale
  emanati dal 1960 in poi;
        b)  acquisizione di tutte le deliberazioni del
  Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE) e della documentazione istruttoria da parte dei
  Ministeri interessati;
        c)  acquisizione dei dati relativi alle somme
  stanziate, spese ed ai residui passivi, nell'ambito dei conti
  consuntivi dello Stato a partire dal 1960;
        d)  svolgimento di indagini sul Centro ricerche
  aerospaziali dell'università degli studi di Roma per quanto
  attiene ai seguenti profili: costituzione, funzionamento,
  introiti, spese, personale addetto;
        e)  esame degli incarichi ricoperti presso società
  private e a partecipazione pubblica da parte di componenti
  degli organismi consultivi pubblici che hanno operato e che
  operano presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
  il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
 
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  e tecnologica, al fine di accertare eventuali
  commistioni di posizioni ed incompatibilità, con particolare
  riferimento alle posizioni dei docenti universitari;
        f)  accertamenti sui nominativi dei delegati
  nazionali di Ministeri, società ed enti presso organismi
  internazionali del settore spaziale, quali Intelsat, Immarsat,
  Entersat, Eldo, Esro, ASE e CETS, e sui loro eventuali
  collegamenti con il mondo industriale;
        g)  indagine sulle strutture dell'Ufficio spazio del
  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica per quanto attiene al personale addetto ed alla
  relativa provenienza, nonché ad eventuali collegamenti con
  industrie operanti nel settore;
        h)  indagine sul satellite Sirio per quanto attiene
  ai seguenti profili: genesi, utilità scientifica, utilità
  industriale, costo globale, arbitrato tra il CNR e la
  Compagnia nazionale aerospaziale;
        i)  verifica dell'avvenuta osservanza da parte del
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica dell'obbligo di riferire annualmente al Parlamento
  sui programmi spaziali nazionali e sulla partecipazione
  italiana a programmi internazionali, come previsto
  dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1974, n. 388, e
  successive modificazioni, antecedentemente alla data di
  entrata in vigore della legge 30 maggio 1988 n. 186;
        l)  verifica dell'avvenuta osservanza da parte del
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica dell'obbligo di trasmettere al Parlamento e al
  CIPE la relazione annuale dell'Agenzia spaziale italiana, ai
  sensi dell'articolo 6 della legge 30 maggio 1988, n. 186;
        m)  verifica dell'avvenuta osservanza da parte del
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica dell'obbligo di riferire annualmente al CIPE in
  ordine al Comitato interministeriale sulle attività spaziali,
  ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del
 
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  Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 1969;
        n)  indagine sulla struttura dell'industria spaziale
  italiana e sulla sua dislocazione territoriale;
        o)  verifica delle risorse ed agevolazioni pubbliche
  affluite all'industria di cui alla lettera  n);
        p)  analisi della partecipazione italiana
  all'Agenzia spaziale europea per quanto attiene ai seguenti
  profili: somme versate, programmi, ritorni industriali,
  presenza di personale con cittadinanza italiana;
        q)  valutazione del contenuto e dello stato di
  attuazione degli accordi con organismi pubblici stranieri in
  materia spaziale;
        r)  analisi della organizzazione didattica
  universitaria e post-universitaria dell'ingegneria
  aerospaziale;
        s)  analisi, costi e benefìci dei programmi spaziali
  nazionali in atto;
        t)  indagine sulle attività spaziali militari per
  quanto attiene ai seguenti profili: somme spese per lo studio
  di fattibilità del satellite SICRAL, per cui è previsto un
  costo globale di circa mille miliardi di lire;
        u)  analisi della partecipazione statale al centro
  ricerche aerospaziali;
        v)  analisi della situazione e delle prospettive
  degli studi di biologia, fisica ed ingegneria spaziale.
    2.  La Commissione d'inchiesta può altresì acquisire, al
  fine di trarne elementi utili per l'inchiesta, gli atti di
  sindacato ispettivo parlamentare presentati in materia a
  partire dalla VII legislatura, e le eventuali, relative
  risposte.
                           ART. 3.
    1.  La Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli
  esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma
  dell'articolo 82 della Costituzione.
 
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                           ART. 4.
    1.  La Commissione d'inchiesta è composta di dodici senatori
  e di dodici deputati nominati rispettivamente dal Presidente
  del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
  deputati.
    2.  I Presidenti delle due Camere d'intesa tra loro nominano
  il presidente della Commissione che, ad ogni effetto, fa parte
  della stessa.
    3.  La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e
  due segretari.
                           ART. 5.
    1.  I membri della Commissione d'inchiesta, i funzionari
  addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che
  collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a
  compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni
  di ufficio o servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò
  che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al
  procedimento d'inchiesta.
                           ART. 6.
    1.  La Commissione d'inchiesta ha facoltà di acquisire
  documenti classificati.
    2.  Ove il Governo eccepisca il segreto di Stato, la
  Commissione, a maggioranza semplice, può chiedere al Comitato
  parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per
  il segreto di Stato di convocare il Governo per dettagliate
  spiegazioni.  Il Comitato, ove a maggioranza ritenga infondata
  la opposizione del vincolo del segreto di Stato, riferisce al
  Parlamento.
                           ART. 7.
    1.  La Commissione d'inchiesta termina i suoi lavori entro
  un anno dalla data del suo insediamento.
 
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    2.  Entro la data di cui al comma 1, la Commissione
  d'inchiesta deposita presso le Presidenze delle due Camere la
  relazione conclusiva sul lavoro svolto.
                           ART. 8.
    1.  Il Presidente della Camera dei depoutati ed il
  Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro,
  destinano uffici e funzionari ai servizi di segreteria della
  Commissione d'inchiesta.
                           ART. 9.
    1.  Le spese per il funzionamento della Commissione
  d'inchiesta sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei
  deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico
  dei rispettivi bilanci.
                           ART. 10.
    1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale
  della Repubblica italiana.
 
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