| 1. Alla fine di ogni anno, e comunque entro e non oltre il
mese di febbraio dell'anno successivo, l'amministrazione
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dell'ente editore pubblica con apposito bollettino:
a) tutti gli elenchi ed atti di cui all'articolo 1,
anche in sintesi;
b) la pianta organica nominativa del personale
dipendente, diviso per ripartizioni, uffici o servizi, con
l'indicazione delle qualifiche e del servizio effettivamente
espletato, nonché dei posti vacanti;
c) l'elenco dei beneficiari, con indicazione dei
relativi importi ed emolumenti per lavoro straordinario;
d) l'inventario di tutti i beni immobili
appartenenti al comune, alla provincia o alle unità sanitarie
locali, alle aziende municipalizzate o ad altri enti
dipendenti controllati, associati, consorziati all'ente
editore, ovunque ubicati, nonché dei beni comunali,
provinciali e delle unità sanitarie locali destinati ad usi
civici e comunque al pubblico godimento dei cittadini con
l'indicazione della loro effettiva destinazione;
e) le locazioni, i contratti di affitto attivi e
passivi e le cessioni a qualsiasi titolo di beni comunali,
della provincia o delle unità sanitarie locali, con
l'indicazione del contraente, dell'ubicazione dell'immobile,
della relativa destinazione e stato di conservazione.
2. Il bollettino di cui al comma 1 è inviato al prefetto,
al comitato regionale di controllo e alle sue sezioni, ove
istituite.
3. Ogni cittadino può prendere visione od acquistare copia
del bollettino di cui al presente articolo, anche se riferita
ad anni precedenti.
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