| (Imprese autoriparatrici).
1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n.122, per l'iscrizione nel registro
delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto
dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.122, le
imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto sono
iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle
lettere c) e d) del medesimo articolo 3, restando
soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della
stessa legge.
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